L'Ing. Carmelo Dellisanti, in questa prima parte, descrive I soggetti esecutori del Nuovo codice dei contratti Pubblici.
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Ing. Carmelo Dellisanti - Nuovo Codice Contratti Pubblici - Parte 1
1. 1
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
I SOGGETTI ESECUTORI
LA LORO QUALIFICAZIONE
E L’AVVALIMENTO
2. 2
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO LA DIRETTIVA 18/2004
Art. 4 (Operatori economici)
“1. I candidati o gli offerenti […] non possono essere respinti soltanto per
il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è
aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o
persone giuridiche.
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per
gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di
posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere
imposto di indicare […] il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.
2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare
offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un’offerta o di una
domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non
possono esigere che i raggruppamenti di operatori abbiano una forma
giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere
imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia
stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia
necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.”
3. 3
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
Art. 34 (Soggetti a cui possono essere affidati i contratti
pubblici)
◼ a) imprese singole (individuali, artigiane, società commerciali,
società cooperative)
◼ b) consorzi fra soc. cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane
◼ c) consorzi stabili tra almeno tre soggetti di cui alle lett. a) e b)
◼ d) raggruppamenti temporanei costituiti tra soggetti di cui alle
lett. a), b) e c)
◼ e) consorzi ordinari (art. 2602 ss. c.c.) costituiti tra soggetti di
cui alle lett. a), b) e c)
◼ f) soggetti che hanno stipulato un contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE)
4. 4
LE SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE TRA I CONCORRENTI
Art. 34, comma 2
“Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile […].”
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabile nell’assemblea ordinaria
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei nn. 1) e 2) si computano anche i voti spettanti
a società controllate, fiduciarie e a persona interposta; non si computano
i voti spettanti per conto di terzi.
5. 5
LE SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE TRA I CONCORRENTI
Art. 34, comma 2
“ […] Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i
concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.”
I precedenti sul “collegamento sostanziale”
“E’ illegittima la clausola dei bandi che contenga il divieto di partecipazione
delle imprese collegate in quanto il collegamento […] non è astrattamente
idoneo ad alterare gli equilibri della procedura […]. Tuttavia ben può
ammettersi l’introduzione di una clausola che […] ammonisca i concorrenti
sulle conseguenze cui potrebbero andare incontro qualora, a seguito di
verifiche compiute caso per caso dalla stazione appaltante, emergessero
situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e della
segretezza delle offerte.” (Autorità LL.PP. – atto regolazione 27/2000)
6. 6
LE SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE TRA I CONCORRENTI
L’orientamento giurisprudenziale prevalente
◼ La disposizione dell’art. 10, comma-bis, della legge 109/1994, relativa
alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., è norma imperativa, per
cui l’esclusione dalla gara va disposta anche in assenza di richiamo nel
bando
◼ negli altri casi, la Stazione appaltante può prevedere nel bando fatti e/o
situazioni in grado di alterare la serietà e la segretezza delle offerte, in
quanto danno luogo ad un unico centro d’interessi
◼ in presenza di queste ulteriori situazioni non c’è presunzione assoluta di
violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti e della
segretezza delle offerte, ma è necessario siano accertati elementi gravi,
precisi e concordanti
◼ il provvedimento di esclusione dalla gara va comunicato all’Osservatorio
dei LL.PP. per l’inserimento nel casellario informatico (art. 27, lett. t, DPR
34/2000) (così, ad es.: Cons. Stato, 6424/2001; 5792/2004; 1644/2005;
3098/2005)
7. 7
LE SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE TRA I CONCORRENTI
Elementi comprovanti l’esistenza di un “unico centro
decisionale”
◼ offerte presentate nello stesso giorno/ora, con modalità uguali (stesso
Ufficio Postale)
◼ cauzione provvisoria rilasciata dallo stesso fideiussore (stessa
Agenzia, con protocolli successivi di emissione delle polizza)
◼ redazione dei documenti di gara con caratteristiche formali analoghe
(impostazione grafica, errori di stampa, dimensioni e colore delle buste)
◼ identità dei numeri di fax, dell’ubicazione degli uffici aziendali
◼ intreccio tra i soggetti con poteri di amministrazione/rappresentanza e
di conduzione tecnica delle imprese
◼ intrecci parentali tra i soggetti di cui sopra
Deve comunque trattarsi di “indizi gravi, precisi e concordanti”
8. 8
LE SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE TRA I CONCORRENTI
Art. 2497-bis c.c. (Pubblicità)
“La società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e
coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché
mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del
registro delle imprese di cui al comma successivo.
E’ istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale
sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e
coordinamento e quelle che vi sono soggette.”
Art. 2497-sexies c.c. (Presunzioni)
“[…] si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e
coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al
consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi
dell’articolo 2359.” (controllo ex art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.)
Art. 2497-septies c.c. (Coordinamento fra società)
“Le disposizioni […] si applicano altresì alla società o all’ente che […]
esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un
contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.” (controllo
ex art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.)
9. 9
LE SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE TRA I CONCORRENTI
Alcune fattispecie tipiche nel D. Lgs. 163/2006
Art. 37, comma 7, primo periodo
“E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti.”
10. 10
LE SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE TRA I CONCORRENTI
Alcune fattispecie tipiche nel D. Lgs. 163/2006
Art. 36, comma 5 “E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l’art. 353 c. p.”
Art. 37, comma 7, secondo periodo “I consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.”
Problema
Nel caso di consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c), il divieto di
partecipazione congiunta e la conseguente sanzione penale riguardano
indistintamente ciascun consorziato, o solo quello per il quale il consorzio
dichiara, in sede di offerta, di concorrere ?
11. 11
LE SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE TRA I CONCORRENTI
Alcune fattispecie tipiche nel D. Lgs. 163/2006
Lo stesso problema si è posto in relazione al rapporto tra l’art. 12, comma 5
e l’art. 13, comma 4, della legge 109/1994 e successive modifiche.
Autorità LL.PP.
L’incongruenza è solo apparente in quanto l’art. 12, comma 5, stabilisce un
principio di carattere generale con il divieto di contemporanea
partecipazione del consorzio stabile e dei consorziati, mentre l’art. 13,
comma 4, precisa che il divieto vale solo per i consorziati indicati quali
esecutori (determinazione 18/2003)
Il contrasto può essere risolto sulla base della successione temporale delle
norme nel tempo, per cui la norma che limita il divieto ai soli consorziati
indicati quali esecutori (introdotta dalla legge 415/1998) avrebbe
implicitamente abrogato in parte qua l’art. 12, comma 5. In ogni caso la
partecipazione congiunta alla gara del consorzio e dei consorziati non
indicati come esecutori resta preclusa nel caso in cui nel consiglio direttivo
del consorzio siano presenti amministratori della consorziata che partecipa
autonomamente alla gara, trattandosi di un’ipotesi di “collegamento
sostanziale” (determinazione 11/2004)
12. 12
LE SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE TRA I CONCORRENTI
Alcune fattispecie tipiche nel D. Lgs. 163/2006
La giurisprudenza più recente
“Il contrasto tra le due norme dev’essere interpretato a
favore della norma più restrittiva (art. 12, comma 5), volta ad
impedire che ci siano situazioni di controllo sostanziale tra
Consorzio e consorziati (vista lacomune struttura d’impresa
e gli inevitabili intrecci tra gli organi del consorzio ed i
consorziati), come dimostra il riferimento espresso alla
fattispecie penale dell’art. 353 c. p., che punisce le ipotesi di
collusione/turbativa delle imprese nelle gare.” (Cons. Stato
1529/2006)
13. 13
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I CONSORZI STABILI (art. 36)
Devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40.
Poiché l’art. 40 disciplina la “qualificazione per eseguire lavori pubblici”, i
consorzi stabili, nonostante la portata generale dell’art. 34, che li richiama
alla lett. c), possono operare solo nell’ambito dei lavori pubblici, o sono
utilizzabili anche nelle pubbliche forniture e nei servizi, come sostenuto
dalla giurisprudenza più recente (Cons. Stato, VI, 2010/2006) ?
Relazione originaria allo schema del Codice “Nell’ordinamento interno la figura del
consorzio stabile è caratterizzata da peculiarità che si giustificano in ragione del
particolare regime di qualificazione previsto per eseguire i lavori pubblici: di qui il
ristretto ambito di utilizzo dell’istituto, circoscritto ai lavori pubblici”
Parere del Consiglio di Stato (355/2006) “Si osserva che la figura del consorzio
stabile può essere utilizzata anche nel settore delle forniture e dei servizi”
Relazione definitiva al D. Lgs. 163/2006 “La figura del consorzio stabile prevista
dalla Merloni solo per i lavori, e poi dal d.lgs. 158/1995 anche per servizi e forniture
(nei settori speciali) è stata generalizzata dal codice […]. Alcune norme sulla
qualificazione […] sono anche dal codice state limitate ai soli consorzi stabili che
partecipano ad appalti di lavori”
14. 14
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I CONSORZI STABILI (art. 36)
◼ Formati da non meno di 3 consorziati
◼ I consorziati devono stabilire, con decisione assunta dai
propri organi deliberativi, di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
◼ Istituzione di una comune struttura d’impresa
◼ Durata minima di 5 anni
◼ Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice
civile sui consorzi e le società consortili (artt. 2602 / 2615-
ter)
15. 15
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I CONSORZI STABILI (art. 36)
Nonostante sia caratterizzato da una “comune struttura
d’impresa” il consorzio stabile può eseguire le prestazioni
oggetto dei contratti in materia di lavori, servizi e forniture,
anche “tramite affidamento ai consorziati”, secondo le
“condizioni e i limiti” stabiliti dal regolamento, “fatta salva la
responsabilità” dei consorziati “nei confronti del soggetto
appaltante o concedente”.
Problema
La facoltà di esecuzione anche tramite affidamento ai
consorziati è possibile anche anche in assenza del
regolamento (dev’essere adottato entro il 30 giugno 2007 ex art. 253, comma
2, del D. Lgs. 163/2006) e riguarda sia i lavori, sia le forniture ed i
servizi ?
16. 16
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I CONSORZI STABILI (art. 36)
In base all’art. 253 (Norme transitorie), comma 3, fino
all’entrata in vigore del nuovo regolamento (di cui all’art. 5),
per i lavori pubblici continua ad applicarsi il DPR 554/1999.
Questo dovrebbe comportare che fino ad eventuali norme
del futuro regolamento, la “facoltà del consorzio di eseguire
le prestazioni anche mediante affidamento ai consorziati”
resta limitata all’ambito dei lavori pubblici, in quanto
disciplinata dall’art. 97, comma 1, del DPR 554/1999
l’affidamento ai consorziati non costituisce subappalto, ma
resta “ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli
stessi (degli affidatari e non di tutti i consorziati) nei confronti della
stazione appaltante.”
17. 17
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I CONSORZI STABILI (art. 36)
La norma del Codice (comma 3) rinvia al regolamento per la
fissazione delle modalità di applicazione del sistema di
qualificazione ai consorzi stabili ed ai loro partecipanti.
In realtà, i commi 6 e 7 già dettano per i lavori pubblici la
disciplina per la qualificazione in gara dei consorzi stabili (con
riferimento al requisito della cifra d’affari in lavori quinquennale, richiesto nel caso di
lavori d’importo a base d’asta superiore a euro 20.658.276) e per la loro
qualificazione nel sistema unico di cui all’art. 40.
L’art. 35 estende ai consorzi stabili la facoltà di dimostrare i
requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi
d’opera e dell’organico medio annuo anche mediante le
corrispondenti referenze dei singoli consorziati.
18. 18
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI (art. 37)
La disposizione del Codice offre le definizioni di ATI verticale e di ATI
orizzontale, sia riguardo ai lavori (comma 1), sia riguardo alle forniture ed ai
servizi (comma 2).
L’ATI mista è delineata solo con riferimento ai lavori, e si ha quando,
nell’ambito di un raggruppamento con integrazione “verticale”, le prestazioni
riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate sono
assunte da imprenditori riuniti con integrazione “orizzontale.
Problema: è possibile l’ATI mista nelle forniture e nei servizi ?
Il regime della responsabilità varia con la tipologia dell’ATI:
◼ tutte le imprese rispondono solidalmente nell’ATI orizzontale
◼ nell’ATI verticale, la mandataria risponde solidalmente con le mandanti,
mentre queste rispondono solo per le prestazioni di relativa competenza.
In tutti i casi, la responsabilità in questione è nei confronti della stazione
appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori (novità per le forniture ed i
servizi).
19. 19
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI
ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)
Requisiti per le ATI ed i consorzi ordinari
◼ nel caso di lavori, le imprese che ne fanno parte debbono avere i
requisiti indicati nel regolamento (in attesa del nuovo regolamento,
valgono i commi 2 e 3 dell’art. 95 DPR 554/1999)
◼ nel caso di servizi e di forniture, la norma del Codice non detta alcuna
disciplina e non rinvia al regolamento. L’art. 253 (Norme transitorie),
comma 9, che richiama per l’applicazione dell’art. 37 i requisiti fissati
dal DPR 554/1999 e dal DPR 34/2000, può valere per colmare la
lacuna ?
Se anche così fosse, perché non è previsto che il nuovo regolamento
detti la disciplina dei requisiti degli associati pure nei servizi e nelle
forniture ?
20. 20
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI
ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)
Momento di costituzione
◼ È consentita la partecipazione alla gara anche delle ATI e dei consorzi
ordinari non ancora costituiti, ma in questo caso l’offerta dev’essere
sottoscritta da tutti i componenti e contenere l’impegno alla
costituzione dell’ATI o del consorzio nel caso di aggiudicazione
(comma 8)
◼ Nel caso di procedure ristrette o negoziate, l’operatore economico
invitato individualmente può presentare offerta quale mandatario di
un’ATI (comma 12)
◼ La composizione dell’ATI o del consorzio ordinario non può essere
modificata rispetto a quella esistente o preannunciata in sede di
offerta (comma 9)
21. 21
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI
ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)
Modalità di costituzione dell’ATI:
E’ un contratto di mandato, che deve rivestire la forma della scrittura
privata autenticata e dev’essere accompagnato da una procura,
conferita al legale rappresentante dell’operatore mandatario.
Il mandato è:
◼ collettivo
◼ speciale
◼ con rappresentanza (nei confronti della stazione appaltante) anche
processuale, per tutte le operazioni dipendenti dall’appalto
◼ gratuito
◼ irrevocabile (la revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
della stazione appaltante)
22. 22
I SOGGETTI AFFIDATARI DEI CONTRATTI PUBBLICI
SECONDO IL CODICE (D. Lgs. 163/2006)
I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI (art. 37)
La partecipazione all’esecuzione
◼ nel caso di forniture e di servizi, nell’offerta devono essere specificate le
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati (comma 4)
◼ in ogni caso i concorrenti riuniti in ATI devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all’ATI
(comma 13)
Problema la “quota” di partecipazione di ciascun operatore
economico all’ATI o al consorzio ordinario dev’essere correlata alla misura
della relativa qualificazione ?
La giurisprudenza più recente sembra orientarsi in senso affermativo
(Cons. Giust. Amm. 97/2005; Cons. Stato, V, 6586/2004; TAR Sicilia
1250/2005)