L’in uenza del paradigma della sostenibilità
nell’ambito giuridico privatistico
Francesco da Riva Grechi
Premessa
1. Il paradigma della sostenibilità nell’ordinamento costituzionale nazionale
2. L’ambito civilistico: il danno ambientale
3. Il diritto europeo e lo sviluppo sostenibile: “chi inquina paga”
Premessa
L’evoluzione ed il consolidamento del paradigma della “sostenibilità” si
potrebbero oggi descrivere come il riappropriarsi da parte del mondo
globalizzato, nel drammatico e bellicoso contesto dello “scontro di civiltà”,
della propria identità ultima, secondo la quale l’uomo intende regolare se
stesso in accordo con le leggi della natura permettendo la sopravvivenza
della sua specie nonchè, ancora più a monte, dell’ambiente nel quale la vita
si è formata, e delle generazioni future che abbiano le stesse possibilità di
salvaguardare i propri interessi di quelle che l’hanno preceduta, prima che
questi siano irrimediabilmente compromessi.
La pluralità di signi cati che la locuzione “sviluppo sostenibile” assume nella
prassi, la vastità ed eterogeneità delle tematiche in essa sussumibili e le
di coltà di attribuirle un signi cato univoco creano inevitabilmente
fi
fi
fl
ffi
Page 1 of 30
sconcerto e di denza in chi è abituato a ragionare in termini di (rapporti tra)
fattispecie e disciplina.1
Ulteriore campo d’indagine, sul quale non è qui possibile so ermarsi, è
quello, particolarmente suggestivo, ma di intuibile complessità, della
funzione “privata” come “causa” del contratto, sia di scambio, sia
associativo, in quest’ultimo caso come corrispondenza del tipo e del
modello organizzativo prescelto, alla fattispecie societaria legale e lecita,
secondo la distinzione dei ruoli dei soci, degli amministratori e dei “terzi”, in
relazione alla funzione di benessere sociale cioè attività “sostenibile” oltreché
svolta rispettando i principi di corretta gestione societaria.2
In questa sede non ci sarà alcuno spazio per approfondimenti di diritto
contrattuale societario che richiederebbero ben altro.
Unica concessione a cenni di dogmatica sarà sul danno ambientale e sul
rilievo del principio di causalità, sia in senso giuridico, come rapporto tra
condotta ed evento (o conseguenza) di danno, sia in senso scienti co,
essendo necessario avvalersi di dati scienti ci per accertare il primo.
1 Così l’editoriale della rivista Analisi Giuridica dell’Economia - 1/2022 - a rma di Gustavo Olivieri,
Francesco Vella e Gian Domenico Mosco.
Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto nel codice dell’ambiente (d. lgs. n.
152 del 2006) l’art. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile):
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al
principio dello sviluppo sostenibile, al ne di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle
generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni
future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere nalizzata a consentire la migliore
attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta
comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio
dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle
risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, a nchè nell'ambito delle
dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per
salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata
nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto
funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modi cazioni negative che possono
essere prodotte dalle attività umane.
Si rinvia a, Da Riva Grechi F., Le basi civilistiche della società per azioni, Milano, 2022
fi
ff
fi
ffi
fi
fi
fi
fi
Page 2 of 30
ffi
2
Elemento essenziale in materia è l’applicazione del principio generale
“pollutioner pays”, ovvero: “chi inquina paga”.3
Ovviamente senza dimenticare che si tratta di ambiti originariamente
economico - sociali, nel contesto dei quali la rilevanza tecnico giuridica del
fenomeno sostenibilità, cioè il raggiungimento di obiettivi che rendano
compatibile l’iniziativa economica privata con la tutela dei diritti umani e
l’ambiente, si colloca al centro di un dibattito che coinvolge la corporate
social responsability, la corporate governance, il bilancio sociale delle
imprese e altri aspetti tecnicamente complessi del diritto commerciale4.
Siamo nel pieno della “Fourth Industrial Revolution” e la realtà tecnologica
nella quale viviamo, con l’esplosione dell’AI, “Arti cial Intelligence”, impone
“rivoluzionari” cambiamenti nelle policy economiche e sociali delle nazioni
più importanti e delle organizzazioni sovranazionali (UN ed EU).
La stessa Agenda 2030 delle United Nations, frutto del summit ONU svoltosi
a New York nel 2015, si articola in 17 Sustainable Development Goals,
SDGs, 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, SDGs, e 169 targets associati ,da
raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il
2030.
L’ampiezza, l’ambizione, il planetario coinvolgimento in vista di questi Goals,
vere e proprie mete (e miti) dimostrano la portata del fenomeno, conclusivo
Alpa G., I principi generali, 3a ed., Trattato di diritto privato, a cura di Giovanni iudica e Paolo
Zatti, Milano, 2023, p. 291 e ss.
3
Alpa G., Responsabilità di amministratori di società e principio di “sostenibilità”, in Contratto e
impresa, n. 3/2021, p. 725. Anche su questo sia consentito il rinvio a Da Riva Grechi F., Le basi
civilistiche della società, cit.
4
fi
Page 3 of 30
secolo XX°, decennio della Law and Development.5
Nè si deve ritenere che tale dibattito non sia continuamente in divenire per
de nire ulteriori mete ed obiettivi.
Il 14 luglio 2023 è stato presentato il rapporto sul diritto di ognuno al
godimento del più alto standard raggiungibile di salute sica e mentale, a
rma della dottoressa Tlaleng Mofoken, sudafricana che è relatore speciale
delle Nazioni Unite su questo diritto, con il compito di promuovere il dialogo
su una possibile cooperazione con gli attori rilevanti, inclusi i governi, le
Nazioni Unite – e in particolare l’OMS e l’UNAIDS – ONG e istituzioni
nanziarie.6
Nell’architettura delle Nazioni Unite si tratta di un organo operativo che ha
anche il compito di rimuovere gli ostacoli di ogni tipo al pieno godimento
Law and Development, nata appunto negli anni ’60 del secolo XX°, grazie a J.H. Merryman,
eclettico professore della Stanford University, profeta della creatura “Kennedyana”, a ermatosi
come studioso di property law, che ha collocato sul piedistallo delle fonti il “diritto comune” che
giustamente deve formare oggetto di ammirazione per tutto coloro che vogliono dare forma a
nuovi contenuti giuridici partendo dalle corrette fondamenta storiche e comparatistiche. Il merito
di J.H. Merryman è quello di aver collocato l’esigenza dello sviluppo sociale ed economico nel
contesto giuridico, superando sia l’esasperato positivismo kelseniano delle dottrine dell’Europa
continentale, sia, almeno nella company law, l’eccessivo e cientismo speculativo della
contemporanea o di poco successiva Law and Economics, propugnata dai colleghi di Chicago,
secondo i quali obiettivo della Corporation e del suo organo amministrativo è esclusivamente
creare pro tti e valore per i soci, attraverso la gestione dei costi di transazione, nell’ambito del
rapporto di agency, che vincola contrattualmente managers e shareholders. A questo riguardo si
citerà anche in questo contesto, M. Friedman, The social responsibility of business is to increase
its pro ts, The New York Times Sunday Magazine del 13 settembre 1970, sul quale, Umberto
Tombari, Corporate Purpose e diritto societario: dalla “supremazia dell’interesse dei soci” alla
libertà di scelta dello “scopo sociale”?, in, Riv. soc., 2021, I, 1 e segg. Contro l’impostazione di
estremo individualismo ed utilitarismo della scuola di Chicago è buona regola la lettura di C.
Mayer, Prosperity, 2018.
5
In base alla risoluzione della Commissione per i diritti umani della Nazioni Unite n. 31 del 2002 e
smi, il Relatore Speciale sul diritto alla salute sica e mentale è stato creato per:
Raccogliere, richiedere, ricevere e scambiare informazioni sulla realizzazione del diritto di ognuno
al godimento del più alto livello raggiungibile di salute sica e mentale;
Promuovere il dialogo su una possibile cooperazione con gli attori rilevanti, inclusi i governi, le
Nazioni Unite – e in particolare l’OMS e l’UNAIDS – ONG e istituzioni nanziarie;
Riportare sulla realizzazione del diritto alla salute in tutto il mondo, comprese leggi, politiche,
buone pratiche e ostacoli, formulando raccomandazioni per promuovere e proteggere questo
diritto e per sostenere il miglioramento della salute pubblica da parte degli Stati;
A rontare casi speci ci di presunte violazioni del diritto alla salute sica e mentale per tutti.
6
ff
fi
fi
fi
ffi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
Page 4 of 30
ff
fi
fi
di un dibattito nel quale l’umanità intera è impegnata n dagli anni ’60 del
della salute mentale, oltreché
sica, da parte di ognuno, segnalando le
violazioni di questo diritto, ovunque.7
Sostenibilità è quindi anzitutto un paradigma onnicomprensivo, economico,
ambientale, sociale, sanitario e scienti co attraverso il quale regolare questa
quarta “rivoluzione” industriale a seguito della percezione dei rischi implicati
dallo sviluppo industriale.8
In secondo luogo è un paradigma etico della civiltà tecnologica nella quale
viviamo e vivremo e dunque un criterio di elaborazione e de nizioni di
principi e valori con i quali modellare l’ambiente e l’uomo che ci vive, per la
prima volta con l’obbligo di tutelare,
n da subito, anche le generazioni
future.9 In ne, in terzo luogo, è un paradigma normativo con il quale
disciplinare il rapporto tra l’umanità, il diritto e la scienza, nonché lo
svolgimento delle attività economiche con attenzione agli impatti su
ambiente, diritti sociali ed umani, economia circolare.10
Nell’ambito dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, SDGs, dell’Agenda Onu 2030, si segnala
l'Obiettivo n. 3 che si propone di garantire la salute e di promuovere il benessere per tutti e a tutte
le età. Esso si focalizza su diversi ambiti di intervento: ridurre la mortalità materno-infantile,
debellare le epidemie, contrastare le malattie trasmissibili e le malattie croniche, promuovendo
benessere e salute mentale.
7
Beck U., La società del rischio, Verso una seconda modernità, Carocci, ult. ed. 2023. Pubblicato
in Germania alla metà degli anni ottanta e subito impostosi in tutto il mondo grazie ad una
fortunata edizione inglese, questo libro è stato capace di imporre all’attenzione generale un nuovo
paradigma, destinato con il tempo a de nirsi come sviluppo sostenibile in relazione ai rischi della
società industriale o post-industriale.
8
Jonas H., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica. Ult. ed., Piccola
Biblioteca Einaudi, 2009. Hans Jonas cerca in questo lavoro di andare alle radici loso che del
problema della responsabilità, che non concerne soltanto la sopravvivenza, ma l'unità della specie
e la dignità della sua esistenza. Tra il «principio speranza» di Ernst Bloch e il «principio
disperazione» di Günther Anders, il «principio responsabilità» dà voce a una via di mezzo, nel
tentativo di coniugare in un modello unitario etica universalistica e realismo politico. Nella dottrina
italiana, per tutti, Conte G., L’impresa responsabile, Milano, 2018.
9
Il primo a parlare opportunamente ed esaurientemente di Utopia sostenibile è Enrico
Giovannini. Tra i tanti testi, L’utopia Sostenibile, Saggi Tascabili Laterza, 2018. Per costruire un
futuro migliore ci serve un’utopia. Un’utopia sostenibile. È la via maestra che Enrico Giovannini
indica per il raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile ssati dall’ONU.
Fame, salute, acqua, povertà, energia, infrastrutture, occupazione, disuguaglianze, clima, pace,
istruzione sono questioni che si a rontano solo con un pensiero integrato e il concorso di forze
politiche, economiche e sociali. Continuare a pensare e ad agire come nel passato vuol dire far
precipitare il nostro mondo in una profonda crisi ambientale, economica, sociale. È richiesto
l’impegno di tutti e un profondo cambiamento del modo in cui leggiamo e a rontiamo i problemi
che ci circondano.
10
fi
fi
fi
fi
ff
fi
fi
fi
fi
ff
fi
Page 5 of 30
L’informazione è il primo strumento a disposizione del mercato a nché gli
operatori possano agire con responsabilità e con una prospettiva a lungo
termine, laddove quest’ultima è l’unica visuale dalla quale il concetto di
sostenibilità e tutto quanto ne deriva può avere un risvolto utile, pratico e
concreto.11
U cialmente, il primo documento in cui il tema viene enunciato risale al
1972, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano
tenutasi a Stoccolma, la cui dichiarazione conclusiva sancisce che l’uomo ha
un diritto fondamentale a vivere in un ambiente che gli consenta dignità e
benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento
della qualità della vita delle generazioni future.
Tappa successiva e de nitiva, nel 1987, la Presidente della Commissione
Onu su ambiente e sviluppo, Gro Harlem Bruntland, presenta il rapporto
“Our common future” nel quale si evidenzia che gli squilibri globali e i modelli
di produzione e di consumo del nord del mondo non sono sostenibili. Si
decide di integrare le esigenze dello sviluppo e le esigenze dell’ambiente
attraverso una strategia detta appunto “Sustainable Development” de nito lo
sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri
bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri” (Rapporto Bruntland, ONU, 1987).12
Non è da meno l’Unione Europea: tra Next Generation UE, Green New Deal e
PNRR, il Sustainable Development, lo sviluppo sostenibile è al centro del
dibattito sui fondamenti dell’Unione
n dal 1992, l’anno del trattato di
Maastricht, che, all’art. 2, ssava tra gli obiettivi principali della Comunità
Europea l’intento di promuovere l’ambiente umano nel suo complesso
tenendo conto, soprattutto, delle generazioni future e della responsabilità
generazionale che deve necessariamente essere osservata nelle scelte per la
11
Stella Richter Jr. M., Long-termism, in, Riv. delle soc., 1, 2021, p. 16 e ss.
Guido Alpa, Responsabilità di amministratori di società e principio di “sostenibilità”, cit.; Bobbio
N., L’età dei diritti, Torino, 1990, p. 64 e s. Nascono sostanzialmente i diritti umani cc.dd. di “terza
generazione”, secondo la fortunata periodizzazione di Norberto Bobbio nella quale è possibile
cogliere «un segno del progresso morale dell’umanità».
12
fi
ffi
fi
fi
fi
ffi
Page 6 of 30
salvaguardia ambientale. Oggi l’articolo 3 del TUE al comma 3, sancisce che:
“L’Unione […] si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su
una crescita economica equilibrata […] su un’economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell’ambiente”. A conferma di quanto innanzi detto, al paragrafo 5 del
medesimo articolo, si legge che: “Nelle relazioni con il resto del mondo
l’Unione a erma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla
protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo
sviluppo sostenibile della Terra”.
Ancora più esplicito, entrando nel dettaglio, è l’attuale art. 191 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE): 1. La politica dell'Unione in
materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione
della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a
combattere i cambiamenti climatici. 2. La politica dell’Unione in materia
ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità
delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi
della pr cauzione e dell'azione preventiva, sul principio della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonché sul principio «chi inquina paga» , posto dalla direttiva n. 2004/35/
CE all’art. 8, comma 1: “l'operatore sostiene i costi delle azioni di
prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva”,
che si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno
causati da inquinamento di carattere di uso quando sia possibile accertare
ff
ff
e
Page 7 of 30
un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori (Art. 4, comma
5).13
1. Il paradigma della sostenibilità nell’ordinamento costituzionale
nazionale
Il 9 marzo 2022
entrata in vigore la Legge costituzionale 11 febbraio 2022,
n. 1, che ha modi cato gli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di
tutela dell’ambiente.14
Nello speci co, all’articolo 9 della Costituzione che, nei primi due commi, gi
prevedeva la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico,
stato
aggiunto un terzo comma in cui si sancisce la tutela dell’ambiente, della
biodiversit , degli ecosistemi e degli animali e viene introdotto un riferimento
espresso all’interesse delle future generazioni. Quest’ultimo assume un
particolare peso poich
le scelte in materia ambientale operate dal
legislatore, in un’ottica di sviluppo sostenibile, non dovranno sacri care le
opportunit
di crescita delle generazioni future in nome degli interessi di
quelle attuali.
Per quanto concerne invece l’articolo 41 della Costituzione, secondo cui
l’iniziativa economica
libera, il legislatore costituzionale
intervenuto
Si chiarisce n da adesso che, ai sensi del considerando n. 11, la presente direttiva si pre gge
di prevenire e riparare il danno ambientale e non riguarda i diritti a risarcimento del danno
tradizionale riconosciuti dai pertinenti accordi internazionali che disciplinano la responsabilità
civile ed inoltre l’art. 3, comma 3, di tale direttiva prevede che, ferma restando la pertinente
legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere
indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.
13
La l. cost. n. 1 del 2022, oltre a modi care l’art. 9:
< La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scienti ca e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali >;
ha cambiato anche l’art. 41 della Costituzione:
< L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,
all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a ni sociali e ambientali >.
14
à
fi
è
fi
è
fi
fi
fi
é
è
fi
è
fi
fi
à
à
Page 8 of 30
stabilendo che quest’ultima non pu svolgersi arrecando danno alla salute e
all’ambiente, oltre che alla sicurezza, libert e dignit umana. Inoltre, ai ni
sociali verso cui l’attivit
economica pubblica e privata deve essere
indirizzata e coordinata, sono stati aggiunti anche quelli ambientali.
L’intenzione del legislatore costituzionale sembra, quindi, essere quella di
ra orzare e dare maggiore centralit
alla protezione della salute e
dell’ambiente, prevedendo quest’ultimo sia come limite all’iniziativa
economica privata sia come nuovo ne dell’attivit
economica pubblica e
privata.15
In generale, si tratta di un intervento sul testo costituzionale veramente
signi cativo, innanzitutto perch
la prima volta dal 1948, anno in cui
entrata in vigore la Costituzione, che viene modi cata la parte della Carta
relativa ai principi fondamentali. Una modi ca di tale portata, quindi,
risponde all’esigenza di adeguare il testo fondamentale ai tempi attuali,
conformandolo alle nuove necessit . Tale riforma, infatti, si inserisce in una
strategia pi
ampia che vede come attori le istituzioni sovranazionali e
mondiali. Pertanto, si pu ragionevolmente ritenere che l’enunciazione delle
nuove tutele costituzionali non impatter
giuridico, ma avr
solamente sull’ordinamento
anche dei risvolti culturali. In altre parole, un passo in
avanti verso il raggiungimento, da parte dell’Italia, dei 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile ssati dall’Agenda 2030.
A tal proposito,
interessante notare che, inizialmente, il progetto di legge
costituzionale presentato alle Camere era decisamente pi
ambizioso del
Cecchetti M., Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Giu r , Milano, 2000; Caravita
B., Cassetti L. e Morrone M., (a cura di), Diritto dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2016; Modugno
F. (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2019; Porena D., Sull’opportunit di
un’espressa costituzionalizzazione dell’Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione.
Osservazioni intorno alle proposte di modi ca dell’articolo 9 della Carta presentate nel corso della
XVIII legislatura, in Federalismi.it, 14, 2020; Guerra Y., Mazza R., La proposta di modi ca degli
articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2021; Rescigno F.,
Quale riforma per l’articolo 9, in Federalismi.it, 2021; Santini G., Costituzione e ambiente: la
riforma degli artt. 9 e 41 Cost., in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2021; Cassetti L., Riformare
l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e
ambiente? in Federalismi.it, 4, 2022; Cecchetti M., Virt e limiti della modi ca degli articoli 9 e 41
della Costituzione, in Corti supreme e salute, 1, 2022; Demuro G., I diritti della Natura, in
Federalismi.it, 6, 2022; Montaldo R., La tutela costituzionale dell’ambiente nella modi ca degli
artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria? in Federalismi.it, 13, 2022
15
è
fi
à
fi
fi
ù
fi
è
ff
à
à
fi
fi
à
à
ù
à
fi
ò
à
è
fi
é
à
ò
à
è
ù
fi
fi
ff
Page 9 of 30
testo che poi
stato e ettivamente approvato. Nel primo, infatti, si faceva un
coraggioso espresso riferimento alla promozione dello sviluppo sostenibile.16
Il rilievo della riforma si evince, altres , dal largo consenso con cui questa
stata approvata dalle Camere: in particolare, in seconda deliberazione al
Senato, ci sono stati 218 voti favorevoli e due astenuti, mentre alla Camera
dei deputati si sono registrati 468 voti favorevoli, un contrario e sei astenuti.
L’ampia maggioranza, che ha superato la soglia dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, ha escluso la proponibilit
dell’eventuale referendum
costituzionale, come prevede l’articolo 138 della Costituzione. Inoltre, l’iter di
approvazione
stato piuttosto celere se si tiene presente che una legge
costituzionale viene adottata con due successive deliberazioni da parte di
ciascuna Camera a intervallo non minore di tre mesi. In questo caso la prima
votazione in Senato si
quale il testo
celebrata il 9 giugno 2021, mentre l’ultima, dopo la
stato approvato de nitivamente, si
svolta presso la Camera
dei deputati l’8 febbraio 2022.
La Legge costituzionale n. 1 del 2022
della salute perch
strettamente connessa alla tutela
esiste una logica interdipendenza tra la protezione
dell’ambiente e il diritto alla salute, individuale e collettivo, di cui all’articolo
32 della Costituzione.17 Questo perch
il concetto di salute accolto dalla
Critico verso tale riferimento: Bifulco R, Primissime ri essioni intorno alla l. cost. 1/2022 in
materia di tutela dell’ambiente, in, Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2022 ed in
www.federalismi.it, 6 aprile 2022, paper. Sostiene Bifulco: < Opportunamente il legislatore
costituzionale ha lasciato cadere i riferimenti al principio dello sviluppo sostenibile (e ad altri
possibili principi del diritto ambientale europeo). Avevo avuto modo di sottolineare questa
perplessità nel corso di un’audizione dell’ottobre 2019 dinanzi alla Commissione A ari
costituzionale del Senato. Costituzionalizzare tali principi avrebbe esposto la norma costituzionale
a un precoce invecchiamento. Prendiamo come esempio lo sviluppo sostenibile. Esso, per quanto
circondato da un’aura di sacralità che gli deriva dall’essere stato formalizzato in una serie di
importanti documenti internazionali e poi anche sovranazionali più o meno vincolanti, è oggi
oggetto di molteplici critiche nella letteratura internazionale del diritto dell’ambiente in ragione del
fatto che si è spesso rivelato una clausola vuota, incapace di tradursi in norme concrete e
operative.E tuttavia la costituzionalizzazione delle generazioni future recupera implicitamente tutto
l’acquis legato alla sostenibilità, stabilendosi che l’uso delle risorse deve tener conto anche di chi
viene dopo di noi. E questo non è un principio scontato all’interno di una costituzione che nasce,
come ho già ricordato, in un contesto di economia industriale orientata alla crescita. >. Si veda
anche Bifulco R., Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità
intergenerazionale, Milano, Franco Angeli, 2008, 165- 169.
16
Luciani M., Salute. I. Diritto alla salute – Diritto costituzionale, in Enc. Giur. Treccani, Roma,
1991
17
è
ff
è
à
fl
è
é
ì
fi
è
ff
é
è
è
è
Page 10 of 30
dottrina e dalla giurisprudenza
ampio e la sua de nizione non si riduce alla
mera assenza di malattia dell’individuo, ma viene inteso come il
raggiungimento di uno stato di benessere ed equilibrio psico sico che tiene
conto anche dei rapporti fra la persona e l’ambiente esterno. Di
conseguenza la tutela della salute non si realizza pi solo nella cura della
malattia, ma anche nelle attivit di prevenzione e promozione della salute e,
quindi, nella tutela dell’ambiente. Difatti, anche prima della modi ca
dell’articolo 9 della Costituzione, l’ambiente veniva riconosciuto dalla
giurisprudenza costituzionale come valore primario e trovava fondamento
proprio nell’articolo 32. Oggi, grazie al novellato articolo 9 questo importante
valore costituzionale trova nalmente espressa menzione nella Costituzione.
In conclusione, la promozione della salute del singolo e della collettivit
avviene anche attraverso la considerazione della relazione tra la comunit e
l’ambiente e, per valorizzare questi aspetti
necessaria una revisione dei
modelli di sviluppo nora applicati, al ne di favorire l’armonia tra la crescita
economica, il benessere sociale e la protezione dell’ambiente.
In materia di impresa, oggi, accanto ai
ni sociali, costituiscono obiettivo
della politica economica, a norma del comma 3 novellato dell’art. 41 Cost.,
anche quelli ambientali, in coordinamento con la “tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali” prevista dall’articolo 117, secondo
comma, della Costituzione — introdotto con la riforma del Titolo V approvata
nel 2001. Ma non è tutto, anzi, in conclusione, la novità forse di maggior
respiro è data dal riferimento all’“interesse delle future generazioni”,
espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale con questa l.
1/2022.18
Con la terza generazione di diritti si apre il campo ad una maggiore
attenzione del legislatore verso gli interessi sociali, o altrimenti de niti:
Bartolucci L., Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in
Costituzione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2022
18
à
à
fi
fi
fi
ù
fi
è
fi
fi
è
à
fi
fi
Page 11 of 30
ambiente salubre ecc.19
L’interesse sociale (che nulla ha a che vedere con l’interesse delle società
commerciali, che pure si dice sociale) che più rileva oggi è de nito benessere
e corrisponde a varie declinazioni di diritti umani fondamentali, così come
inseriti nel catalogo di quelli costituzionalmente garantiti: dignità umana,
lavoro, salute, inviolabilità della persona, del corpo e dell’identità (analogica
o digitale), integrità sica e psichica, parità di genere, non discriminazione,
ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni (secondo il nuovo testo dell’art. 9 della Cost.).
Discorso a parte meritano le applicazioni dirette ai rapporti privati degli artt. 2
e 3 della Costituzione e dei generalissimi ma essenziali principi di
uguaglianza e solidarietà sociale.
Si tratta di intendere gli interessi senza necessariamente ricondurli al diritto
privato o pubblico, accettandone invece, in nome della socialità della natura
dello stesso interesse, una tutela per così dire mista, in parte con i rimedi di
carattere privatistico – commerciale, in parte con quelli del diritto
amministrativo o pubblico dell’economia.
Chi cura, allora, questi interessi? Sono di usi, collettivi, sociali, economici,
politici, pubblici o privati?
Mario Stella Richter, riprendendo un celeberrimo titolo di Massimo Severo
Giannini che intendeva sintetizzare il criterio da utilizzare per individuare le
priorità nella de nizione dei rapporti organizzativi tra i pubblici poteri, si
riferisce, correttamente, alle funzioni, come punto di partenza del discorso,
Bobbio N., L’età dei diritti, cit., p. 64 e s. vd. anche, Bobbio N., Teoria della giustizia. Lezioni di
loso a del diritto, Aragno Editore, Torino, 2012. Le regole e le tutele stanno nei codici. I diritti e i
principi appartengono alla Politica e il giudice può solo dare voce ai suoi comandi. Il primato della
legge e delle regole domina ovunque, nell’Europa continentale e, in forma diversa, nella tradizione
di common law. Le motivazioni sono espresse con lucidità e recepite da tutti come tratto comune
del tempo. Si è voluto opporsi al modello a ermatosi in America per una ragione scritta nella
nostra storia, nata dalla Rivoluzione francese e consolidata nella conquista della sovranità
popolare che non può essere rovesciata dai Tribunali. Il nocciolo del positivismo europeo sta tutto
qui.
19
fi
ff
ff
fi
fi
fi
Page 12 of 30
ff
fi
di usi, collettivi, generali e via dicendo, tra cui, anzitutto, salute collettiva,
che sarà intitolato al long-termism, che porterà direttamente alla
sostenibilità.20
Nell’ambito della dottrina amministrativistica si a ermò poi la distinzione,
essenziale, tra funzioni (pubbliche) d’ordine e funzioni (pubbliche) di
benessere.
Tali seconde funzioni sono oggi utilizzate dal legislatore per la cura degli
interessi sociali anche privati.
Lo stesso Stella Richter lo vuole adattare oggi alle società azionarie, le quali
modellano la propria organizzazione in funzione della gestione e
composizione di interessi appartenenti a due piani distinti: da un lato, quello
della società, e quindi del rapporto (contrattuale) tra i diversi soci o del
gruppo dei soci, intesi come compagine unitaria, esercitando, soprattutto gli
amministratori, detentori del potere gestorio, funzioni (private) d’ordine; ma,
dall’altro lato, anche il piano dell’impresa, e cioè di una organizzazione cui
fanno capo interessi ulteriori rispetto a quelli degli azionisti (quelli, dei
lavoratori, dei clienti, terzi contraenti, siano essi consumatori o risparmiatori,
e via dicendo) per i quali oggi, dalle Nazioni Unite, dagli enti sovranazionali
ed internazionali, s’invoca l’esercizio di poteri e funzioni (anch’essi privati) di
benessere.21
In entrambi i casi, come si è accennato, le funzioni che vengono in rilievo
sono quelle degli amministratori di società per azioni, che, esercitando il
potere/dovere di gestire l’impresa, svolgono una funzione in senso proprio,
di agire per la cura di un interesse altrui e questi altrui sono i soci proprietari
per quanto riguarda gli interessi societari (shareholders value) ma anche i
lavoratori, che sono i primi stakeholders e gli altri soggetti non azionisti che
hanno rapporti con la società e sono portatori di interessi ad un tempo
extrasociali nel senso di estranei a quelli della società come soggetto
Stella Richter M., In principio sono sempre le funzioni, in Riv. soc., 1, 2019, p. 20; Giannini M.S.,
In principio sono le funzioni, in, Amministrazione civile, n. 1, 1957, p. 11 segg.; Stella Richter M.,
Long-termism, in, Riv. delle soc., 1, 2021, p. 16 e ss.
20
Mario Stella Richter, op. ult. cit., pp. 21-22
Page 13 of 30
ff
21
economico titolare dell’impresa (per azioni o a responsabilità limitata,
secondo il tipo), nonché, con un bisticcio di parole in lingua italiana, interessi
sociali, nel senso di appartenenti alla società civile, ai cittadini di una
comunità particolare e titolari di diritti sociali, nell’ambito del tradizionale
social welfare,22 e dunque alle funzioni di benessere che storicamente erano
curate dallo stato o dagli enti pubblici.
Accanto a queste vicende, se vogliamo tradizionali, ce ne sono di nuove che
appartengono al campo della sostenibilità intesa in senso ampio ed al
benessere sociale che non corrisponde alle prestazioni sociali tipiche del
diritto pubblico bensì a doveri relativi e connessi all’attività economica
dell’impresa (stakeholders value) ed ai compiti che la legge - e non
l’imprenditore nell’ambito della sua autonomia - attribuisce oggi ai detentori
di poteri economici privati23.
Anche in inglese si rilevano assonanze particolari, in questo caso tra social
welfare come stato sociale, nell’ambito dello stato di diritto, e social welfare
come benessere sociale, connesso, anche in questo secondo caso,
all’attività economica dell’impresa (stakeholders value), al suo interno,
nonché all’esterno di essa, sempre in correlazione tra doveri imposti agli
amministratori delle società azionarie e interessi che non sono dell’impresa e
rientrano in compiti previsti dalla legge e di cui la stessa legge prevede la
responsabilità a carico delle aziende ed, appunto, dei loro managers.
In sostanza la proprietà, cioè la posizione dei soci, relativamente alla
rispettiva partecipazione azionaria, può essere limitata o coordinata a
ni
Di rilevanza, come concetto logico, indispensabile per selezionare gli interessi, destinatari di
norme e/o rientranti in determinate fattispecie, parlò, per primo, Natalino Irti, Rilevanza Giuridica,
Jus, 1967, pp. 55 e segg. Sul benessere sociale come social welfare, sia consentito il rinvio ai
recenti: Da Riva Grechi F., Il paradigma della sostenibilità dal rischio alla cura. ESG e
standardizzazione: per le imprese sempre più “doveri”, per gli Scritti in onore di Gino Cavalli, 2023
e Da Riva Grechi F., Benessere sociale e standards per la corretta divulgazione dei reports di
sostenibilità ESG, Universitalia, 2023, p. 169 e ss.
22
Si veda l’interessantissimo articolo, in memoria di Cesare Massimo Bianca, scritto da Mauro
Grondona e intitolato “Poteri dei privati, fonti e trasformazioni del diritto: alla ricerca di un nuovo
ordine concettuale”, nel volume “I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant’anni da “Le
autorità private” di C.M. Bianca”, a cura di Pietro Sirena e Andrea Zoppini, RomaTre-Press, 2018.
23
fi
Page 14 of 30
funzionalizzata, perché la funzionalizzazione consisterebbe in una
menomazione troppo pesante dell’autonomia patrimoniale degli stessi soci
soprattutto se imprenditori e conferenti capitali di rischio con il quale,
appunto, assumono già il rischio d’impresa. In linea di massima lo stesso
vale anche per gli investimenti in capitale di risparmio (credito) purché
appunto rivolti all’acquisto delle partecipazioni azionarie, o di quote di
società a responsabilità limitata.
Questo signi ca che l’imprenditore che investe, assumendosi il rischio
d’impresa, viene ricompensato dall’ordinamento con la libertà di scegliere le
nalità delle proprie scelte economiche e dunque con la piena, o quasi,
autonomia.
Ciò esclude l’imposizione di doveri di curare interessi non propri da parte
della legge ai soci detentori di partecipazioni azionarie.
E quindi, a parte le questioni terminologiche, di eventuale funzionalizzazione
potrebbe eventualmente parlarsi solo con riferimento al potere degli
amministratori di società, non ai soci perché funzioni vere e proprie in senso
oggettivo sono quelle connesse con gli interessi extrasociali curati dagli
amministratori, non ovviamente per l’interesse sociale, nel senso tradizionale
di interesse dei soci, (al dividendo, anzitutto) secondo la prospettiva
contrattualistica, o anche nel senso, pure tradizionale, di interesse della
società, inteso come interesse dell’impresa in sé, secondo la teoria
istituzionalistica24.
Interessi extrasociali debbono intendersi, a questi
ni, quelli previsti dalla
legge e posti come obiettivi a coloro che esercitano i poteri di gestione
dell’impresa societaria ed in correlazione ai quali sorgono corrispondenti
doveri.
Fin qui niente di nuovo se intendiamo i doveri degli amministratori come
aventi ad oggetto la cura di interessi, oltre che dei soci, di tutti coloro che
Sia consentita l’autocitazione, da Riva Grechi, Le basi civilistiche della società per azioni,
Giu rè, 2022.
24
fi
fi
Page 15 of 30
ff
fi
sociali, secondo il dettato costituzionale, ma non può mai essere
condividono lo strumento della forma organizzativa società per azioni,
ciascuno portatore di un interesse individuale proprio.
Viene qui in rilievo l’inserimento delle società per azioni in un complesso e
vario sistema di c.d. welfare mix nel quale anche le imprese, in nome
dell’applicazione di nuovi paradigmi per salvaguardare le future generazioni,
hanno doveri di cura, elaborati dai “poteri regolatori”, di contribuire al
benessere sociale e quindi alle varie forme di sostenibilità, sociale,
ambientale, intergenerazionale, ecologica ecc.
Ciò vale per ogni impresa, industriale o commerciale, sia che si a acci sul
mercato dei capitali per sollecitare investimenti, sia che si presenti sui
mercati dei beni e servizi per o rire i propri prodotti a consumatori sempre
più esigenti e sensibili anche ai temi sociali.
La caratteristica essenziale degli interessi “sociali” è quella di non essere né
tutelabili esclusivamente con norme di diritto privato, né con norme di diritto
pubblico, intendendo quest’ultimo più come diritto amministrativo che
costituzionale od internazionale.
In secondo luogo, occorre rilevare quanto gli interessi ed i diritti sociali siano
emersi molto dopo gli interessi pubblici e privati e che questi sono
sostanzialmente coevi alla stessa origine degli ordinamenti giuridici.
2. L’ambito civilistico: il danno ambientale
L’istituto civilistico che più conforma il diritto della sostenibilità è sicuramente
la responsabilità ambientale.
Richiamandoci all’apertura della premessa,25 in tema di sostenibilità, la
fattispecie che rileva è quella di “danno ingiusto” ricavata da una lettura
dell’art. 2043 c.c. che, da un lato, prevede uno dei criteri di imputazione della
responsabilità, la colpa, che si a anca a quello oggettivo del rischio, d’altro
lato, recepisce la clausola generale, alla stregua della quale il danno, inteso
Editoriale della rivista Analisi Giuridica dell’Economia - 1/2022 - a rma di Gustavo Olivieri e
altri, cit.
25
ff
fi
ffi
ff
Page 16 of 30
come lesione dell'interesse altrui, deve essere ingiusto, ovvero deve
consistere nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti soprattutto sul
piano costituzionale.26
Chiarisce Giovanna Visintini che la condotta dolosa o colposa non è di per
sé sola idonea ad integrare i presupposti del risarcimento, essendo invece
necessario l’ulteriore requisito consistente nel “danno ingiusto” cioè nella
lesione di un diritto o di un interesse rilevante della vittima.
Il primo a conquistare tale interpretazione fu Stefano Rodotà che vi giunse
negli anni ’60 del secolo scorso nel corso del processo di adeguamento
dell’intero diritto civile alla Costituzione Repubblicana ed in particolare al
principio solidaristico sancito dall’art. 2.27
Altrettanto importante fu la coeva ricostruzione di Pietro Trimarchi secondo il
quale la stessa responsabilità non elimina il danno, lo trasferisce da un
soggetto a un altro soggetto e quindi a nché l'ordinamento intervenga per il
trasferimento del costo dell'accadimento dannoso deve esserci una ragione,
tradizionalmente consistita nella colpa. Con pari rilevanza "di principio", è
stato quindi elaborato il criterio di imputazione consistente nel rischio, il
quale, a sua volta, coincide con il potenziale impatto sui bene giuridici
protetti dell’attività che ha causato il danno, consentendo così una più
e ciente allocazione delle risorse. Il sistema è quindi ricostruito intorno ai
due poli della colpa e della responsabilità oggettiva per rischio.28
Ciò posto occorre, in relazione al danno ambientale, mettere a fuoco tre
elementi fondamentali: 1. La natura di danno patrimoniale attraverso
l’estensione della fattispecie della clausola generale dell’art. 2043 c.c. e
26
Visintini G., Deviazioni dottrinali in tema di danno ingiusto, Contratto e Impr., 2023, 1, 31
Rodotà S., Il problema della responsabilità civile, Bologna, 1964. Signi cativo in quegli anni lo
storico convegno di Catania sull’”uso alternativo del diritto” di recente rievocato all’Università di
Roma, la Sapienza nel quale, grazie alle ricostruzioni come quella di Giovanna Visintini, si è
chiarito semplicemente formulare la corretta ricostruzione del diritto privato secondo il codice
civile e la costituzione repubblicana. Di estremo interesse, Salvi C., Quali funzioni per la
responsabilità civile?, Danno e Resp., 2022, 2, 137
27
Trimarchi P. Rischio e responsabilità oggettiva, MIlano, 1961, pietra angolare dell’Analisi
economica del diritto civile.
28
fi
ffi
ffi
Page 17 of 30
successivamente non patrimoniale insieme ad una nuova interpretazione
(dal 2003, 2006 con il Codice dell’ambiente, e poi 2008) dello stesso art.
2043 c.c. che ricomprenda il danno non patrimoniale con una sostanziale
interpretazione abrogativa dell’art. 2059 c.c. inapplicabile al di fuori dei casi
previsti dalla riserva di legge di cui all’art. 185 c.p.;29 2. La natura di danno
ingiusto che assorbe la distinzione tra danno - conseguenza e danno evento;30 3. La natura collettiva degli interessi ambientali lesi dalle condotte
illecite e dunque i problemi di legittimazione ad agire.31
1. Il primo punto attiene alla funzione del risarcimento e della responsabilità
per il danno ambientale che comprende anche la tutela inibitoria. Dottrina e
giurisprudenza diventano signi cative a partire da Salvatore Patti, La tutela
Di recente, si vedano le fondamentali parole di Mauro Grondona: < Il danno non patrimoniale ha
assunto e ancora assumerà una variegata morfologia, perché è la fattispecie che consente
all'ordinamento di apprestare e ettiva tutela ai pregiudizi subiti dalla persona. In questa chiave, il
fondamento normativo del danno non patrimoniale è maggiormente orientato sull'art. 2043, che
non sull'art. 2059. La clausola generale del danno ingiusto è infatti al centro dell'intero sistema
italiano dell'illecito civile, e, se messa a frutto da parte di una giurisprudenza consapevole del
proprio ruolo intrinsecamente politico, consente quel costante dialogo tra regole giuridiche e
contesti sociali che rappresenta forse la cifra principale della giuridicità contemporanea >, in,
Danno e Resp., 2021, 5, 614.
29
La distinzione tra danno evento e danno conseguenza è rilevante soprattutto in tema di prova.
Così Salvi C., La responsabilità civile, 3 ed., Milano, 2019, p. 69 a erma che la di erenza attiene
all’argomentazione probatoria piuttosto che alla nozione giuridica. Le conseguenze di questa
premessa erano già state ricondotte al paradigma della atipicità dell’illecito, in subjecta materia,
da Giulio Ponzanelli in nota a Corte Costituzionale, n. 184 del 14 luglio 1986, pubblicata in Foro It.
1986, I, c. 2053
30
Su questa impostazione, del tutto condivisibile, Garaci I, Tutela risarcitoria conseguente al
danno ambientale. Il danno all’immagine dell’ente territoriale, nota a Tribunale di Taranto, Nuova
Giur. Civ., 2023, 1, 122, che scrive: < Com'è noto, la disciplina relativa al danno ambientale è
profondamente mutata con l'entrata in vigore del d. legis. n. 152 del 2006 (c.d. T.U ambiente),
che, in sede di attuazione della dir. n. 2004/35/CE, statuendo la priorità delle misure di
"riparazione" rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ha riservato allo Stato, ed in
particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della
transizione ecologica), il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il
risarcimento del danno ambientale (art. 311, d. legis. n. 152 del 2006), pur mantenendo «il diritto
dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale nella loro salute o nei beni di
loro proprietà, di agire giudizialmente nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli
interessi lesi» (art. 313, comma 7° , d. legis. n. 152 del 2006) >. Si veda anche Salanitro U., Il
danno ambientale fra interessi collettivi e interessi individuali, in Riv. dir. civ., 2018, 258;
Ceccherini, G. Danno all'ambiente e garanzia dell'accesso alla giustizia: una questione aperta, in
Riv. dir. civ., 2021, 347 ss.
31
ff
ff
fi
ff
Page 18 of 30
civile dell’ambiente32, Padova, 1979 e Cass. Civ. Sez. Un., 6 ottobre 1979, n.
5172.33
Di gran pregio l’itinerario seguito dal Maestro, fondato sulla categoria
“classica” del diritto soggettivo che si amplia
no a riconoscere, a nché
siano da tutelare in via civile, anche le lesioni non patrimoniali, in modo da
garantire una e ettiva tutela della persona umana e dei suoi diritti.34
L’esigenza di tutelare l’ambiente naturale, di rispettare le sue leggi e di non
sottrarre risorse alle generazioni future, che, come si è visto, ha interessato
anzitutto le Nazioni Unite, ha signi cato per i giuristi forme di tutela che
necessariamente si connettevano ai diritti fondamentali della persona. Ai
sensi dell’art. 3 Cost., ben prima della novella del 2022, le violazioni delle
regole di tutela dell’ambiente naturale possono determinare e etti nocivi per
la salute e, più in generale, possono causare situazioni tali da impedire “il
pieno sviluppo della persona umana” e come tali devono essere considerate
ai ni dei rimedi risarcitori ed inibitori applicabili.35
Il linguaggio della Cassazione Civile a Sezioni Unite, nella decisione 6 ottobre
1979, n. 5172, annotata su Giurisprudenza Italiana dallo stesso Salvatore
Patti e da Cesare Salvi, tuttora protagonisti del dibattito in materia, è
su cientemente preciso. Vale la pena rileggere la massima: “Dovendo
preservarsi le condizioni indispensabili o anche solo propizie alla salute
dell’uomo anche nei luoghi in cui si articolano le comunità sociali nelle quali
si svolge la sua personalità, il diritto alla salute, piuttosto e oltre che come
diritto alla vita e all’incolumità
sica, deve considerarsi come diritto
all’ambiente salubre. Il diritto alla salute è un vero e proprio diritto
Si veda anche Rescigno P., Premesse civilistiche, La responsabilità dell’impresa per i danni
all’ambiente e ai consumatori, Milano, 1978, oltre a Rodotà, cit., nonché (a cura di), Il controllo
sociale delle attività private, Bologna, 1977.
32
33
In G. It., 1980, I, 1, c. 464 e ss. e c. 859 e ss. e in Giust. Civ., 1980, I, p. 357 e ss.
In particolare sull’e ettività, si veda, Avitabile L. Sul principio di e ettività. Ri essioni con
Cesare Massimo Bianca, in, La responsabilità - Principi e funzioni, Continuando a dialogare con
Cesare Massimo Bianca, a cura di Mirzia Bianca, I quaderni della Rivista di Diritto Civile, Milano,
2023, p. 27 e segg.
34
35
Patti, S. Vicende del diritto soggettivo, un itinerario di diritto privato, Torino, 1999, p. 195 e ss.
ffi
fl
ff
ff
fi
fi
fi
ff
ff
ffi
fi
Page 19 of 30
soggettivo , avente ad oggetto un bene primario dell’uomo e trova tutela da
parte del giudice ordinario anche nei confronti dell’autorità amministrativa,
che non può né sacri carlo, né comprimerlo.”
Oggi la situazione è più ingarbugliata anche per il sistema multilivello delle
fonti del diritto europeo e la pluralità delle Corti che intervengono, nei diversi
paesi, ad applicare i diritti nazionali e quello unioneuropeo. Nel frattempo,
declinato come sostenibilità, da intendersi secondo la connotazione emersa
grazie all'Agenda 2030, che accanto alla dimensione ambientale accoglie
anche le dimensione sociali, economiche e istituzionali36, il diritto
all’ambiente salubre è entrato oltreché nel campo della responsabilità civile,
dove è sorto, anche in quello del diritto societario e dell’organizzazione delle
imprese.
Per quanto riguarda nello speci co il danno, oggetto di questo paragrafo, la
decisione del 1979, n. 5172 delle Sezioni Unite non aiuta perché
concernente la giurisdizione e dunque la situazione giuridica azionata,
de nita come sopra, alla quale non necessariamente corrisponderebbe il
riconoscimento di un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.37
Restavano quindi insoluti aspetti centrali della fattispecie, tra i quali la
de nizione della posizione soggettiva lesa, la legittimazione ad agire, la
considerazione dell’ambiente come bene unitario o somma di singoli beni,
Garaci I, Tutela risarcitoria conseguente al danno ambientale. Il danno all’immagine dell’ente
territoriale, cit., p. 126 con la quale si commenta la sentenza del 27.06.2022, che ha riconosciuto,
in favore dell'ente esponenziale, il risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine,
conseguente all'illecito ambientale imputato ai dirigenti della società ex IVA di Taranto. Nel
presente contributo, dopo alcune puntualizzazioni sulla natura e sulla quali cazione del danno
all'immagine, in particolare, quando è subito da una pubblica amministrazione, si è cercato di
evidenziare l'importanza della sentenza, avendo riguardo alla vigente disciplina in materia di
protezione dell'ambiente, caratterizzata da un marcato accentramento in favore dello Stato della
relativa tutela risarcitoria. Si ricorda in questa sede quanto a ermato in precedenza sulla
legittimazione, tema sul quale si ritornerà nel testo.
36
Si vedano le coeve decisioni della Corte Costituzionale, che avevano già ritenuto che il danno
alla salute dovesse sempre essere risarcito in quanto lesivo di una situazione giuridica soggettiva
costituzionalmente garantita, ma in quell’occasione, avendolo quali cato come danno non
patrimoniale, ne aveva assoggettato la risarcibilità alle strettoie dell’art. 2059 c.c. ( Corte cost.,
26.7.1979, nn. 87 e 88) in Resp. civ. e prev., 1979, 698, con nota di Giulio Ponzanelli, Danno non
patrimoniale e danno alla salute: due sentenze della Corte Costituzionale; e in Giur. it., 1980, 1, I,
9 con nota di Guido Alpa, Danno “biologico” e diritto alla salute davanti alla Corte Costituzionale,
37
fi
fi
ff
fi
fi
fi
fi
Page 20 of 30
l’individuazione degli interessi collegabili all’ambiente, il nesso causale e
soprattutto la quanti cazione del danno.38
Risposte parziali sono venute dalla legge 8.7.1986, n. 349, che prevede la
c.d. responsabilità ambientale, istituendo il Ministero dell’ambiente come
titolare degli interessi relativi e della connessa legittimazione ad agire in
giudizio.
Con questa legge si è sostanzialmente preso atto che le regole tradizionali
sulla responsabilità per i danni a cose e persone non potrebbero assicurare
una tutela adeguata contro gli attentati all’ambiente.39
Il legislatore ha quindi stabilito, all’art. 18, che la tutela dell’ambiente
costituisce uno dei compiti fondamentali dello stato, ha previsto una
disciplina speci ca per il risarcimento del danno ambientale, ha introdotto
una regola opposta a quella del codice civile, secondo cui il risarcimento per
equivalente costituisce la regola e quello in forma speci ca l’eccezione. La
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribadirà la tesi del diritto soggettivo
individuale anche dopo la legge n. 349 del 1986, perché si tratta di diritto
soggettivo perfetto individuale anche quella alla salute e all’ambiente idoneo
per il godimento della proprietà immobiliare.40
Come detto si tratta di un danno ulteriore rispetto a quello, che spetta allo
Stato, previsto dall’art. 18 della l. 349 del 1986.
38
Patti S. , Busnelli F.D., Danno e responsabilità civile, Torino, 2013, p. 127 e ss.
Trimarchi P., La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 3 ed. 2021, p. 293 e ss.
Patti S. , Busnelli F.D., Danno e responsabilità civile, cit., p. 128.
39
E come prescriverà il successivo, D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. “codice dell’ambiente”,
emanato in attuazione della dir. n. 2004/35/CE, agli artt. 311 e 313, comma 7, che ha abrogato
l’art. 18 della legge n. 349 del 1986, escluso il comma 5.
Cass. Civ. Sez. Un. 23 giugno 1989, n. 2999, in, Giur. It., 1990, I, 1, c. 817 e ss., con riferimento ad
una fattispecie in cui i proprietari di immobili, latistanti a una strada in cui è esercitato un mercato,
agiscono a tutela del diritto alla salute e del diritto di proprietà lesi dalle modalità di esercizio del
mercato all’aperto, consentito dal Comune senza l’adozione di misure idonee a garantire
condizioni di igiene e di vivibilità dell’ambiente. Il supremo collegio sancisce che: < Per a ermare
che nella specie è con gurabile, in base all’ordinamento, la tutela di diritti soggettivi perfetti è
su ciente ricordare che queste Sezioni unite hanno precisato non solo che il diritto alla salute,
garantito dall’art. 32 Cost., non è degradabile ad interesse legittimo per motivi d’interesse
pubblico (Sent. 6 ottobre 1979, n. 5172) e che la fruibilità di un idoneo ambiente è riferibile anche
alla proprietà degli immobili >.
40
ff
fi
fi
fi
fi
ffi
Page 21 of 30
In questi anni, quindi, dottrina e giurisprudenza italiani ed europei cercano di
dare una struttura formale e una e cacia rimediale alla tutela dell’ambiente
nelle sua varie e molteplici sfaccettature.41
Nel 1987, si ricorda, la Commissione Onu su ambiente e sviluppo presenta il
rapporto “Our common future” e si comincia a di ondere la strategia per lo
“Sustainable Development” (Rapporto Bruntland, ONU, 1987).42
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 14 luglio 1986, prosegue
nel di cile cammino di de nizione del danno biologico e del danno non
patrimoniale sostanzialmente discostandosi da quanto a ermato con le due
decisioni Corte cost., 26.7.1979, nn. 87 e 88 viste sopra, in nota, laddove
aveva de nito in ogni caso come non patrimoniale il danno alla salute così
“costringendolo” nella norma dell’art. 2059 c.c. anziché alla fattispecie più
ampia dell’art. 2043 c.c. quali cato come “norma in bianco”.43
Allo “stato dell’arte” di quella decisione della Corte Costituzionale, n. 184 del
1986, risale anche il secondo punto dei tre preordinati supra: 2. La natura di
Fondamentale la consultazione del fascicolo n. 3, settembre 1987, della Rivista Critica del
Diritto Privato interamente dedicato a “Il risarcimento del danno all’ambiente”.
41
Vd. nota 5 su sviluppo sostenibile de nito come “lo sviluppo che consente alla generazione
presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future
di soddisfare i propri”
42
Più elegantemente la clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. poteva de nirsi come roma
fondante l’atipicità dell’illecito civile, soprattutto in vista di interpretazioni di questa norma
“costituzionalmente orientate”.La sentenza della Corte Costituzionale, n. 184 del 14 luglio 1986, è
pubblicata in Foro It. 1986, I, c. 2053, con nota di Giulio Ponzanelli, La Corte Costituzionale, il
danno non patrimoniale e il danno alla salute. Nella citata sentenza è sancito che “nella nozione di
danno non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., vadano ricompresi soltanto i danni morali
subiettivi” di cui all’art. 185 c.p., escludendo quindi tutti i “danni direttamente od indirettamente
incidenti sul patrimonio” anche se hanno “radice in o ese alla personalità morale”. Diverso da
entrambi è invece il “c.d. danno biologico” per de nire il quale lo stesso giudice costituzionale
premette la distinzione tra evento dannoso o pericoloso, al quale appartiene il danno biologico, e
il “danno-conseguenza” al quale appartengono il danno morale subiettivo ed il danno
patrimoniale.Sull’atipicità dell’illecito e l’e cacia diretta dell’art. 32 Cost., Bessone M. e Roppo E.,
Diritto soggettivo alla salute, applicabilità diretta dell’art. 32 della Costituzione ed evoluzione della
giurisprudenza, in, Pol. dir., 1974, p. 766 e ss. Fondamentali, anche se non de nitive, sono le
considerazioni generali di questa sentenza: “Il combinato disposto degli art. 32 Cost. e 2043 c.c.
importa una rilettura costituzionale di tutto il sistema codicistico dell’illecito civile”. Gorla G., Sulla
c.d. causalità giuridica: «fatto dannoso e conseguenze», in Riv. dir. comm. 1951, I, p. 405 ss. ivi a
p. 409. Più di recente, Mastropaolo F., Il risarcimento del danno alla salute, Napoli, 1983.
43
fi
fi
ff
ff
ff
fi
ffi
fi
ffi
fi
fi
fi
ffi
Page 22 of 30
danno - conseguenza, piuttosto che di danno - evento, del danno
ambientale.44
Con riferimento invece al danno ambientale vero e proprio, corrispondente
ad un interesse di uso, fondamentale, della collettività, la stessa Corte
Costituzionale aveva già a ermato l’esigenza di “creare istituti giuridici“ per
la protezione dell’ambiente, così ribadendo implicitamente l’ine cacia di
quelli già presenti nell’ordinamento (sent. n. 210 del 22 maggio 1987).45
Sempre la Corte Costituzionale, pochi mesi dopo, a ronta la questione della
natura del danno ambientale, in relazione all’art. 18 della legge 349 del 1986,
come danno risarcibile ex art. 2043 c.c., nella nuova lettura da darne
Salvi C. La responsabilità civile, 3 ed., Milano, 2019, p. 134 e ss. e p. 286 e ss. Si è già
evidenziato il contributo di Giulio Ponzanelli sul rilievo dell’atipicità dell’illecito civile con
riferimento alla clausola generale di ingiustizia del danno in quanto l’art. 2043 c.c. diviene lo
strumento giuridico per dare attuazione e tutale civilistica ai diritti primari ed inviolabili previsti
dalla Costituzione: Ponzanelli G., La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla
salute, cit., c. 2053 e ss., specialmente §§ 4 e 5 alle cc. 2056 - 2057.
44
Chiamata a pronunciarsi su questa ed altre norme della legge n. 349 del 1986, la Corte
Costituzionale (sent. n. 210 del 22 maggio 1987) ebbe modo di a ermare che: < 4.5. - Va
riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento speci co alla salvaguardia dell'ambiente
come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di
creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del
bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la
conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque,
suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici
terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in
de nitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno
ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla
persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che
costituisce o esa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente.
Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla
stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione.
E la direttiva comunitaria impegna lo Stato in maniera rilevante ad una considerazione coordinata
dell'ambiente, alla esecuzione tempestiva e corretta degli impegni assunti e all'apprestamento
delle misure opportune, necessarie ed indispensabili.
45
ffi
ff
ff
fi
ff
ff
ff
fi
Page 23 of 30
del 30 dicembre 1987).46
Se ne a erma quindi la natura di danno patrimoniale.47
Il processo interpretativo che ha portato al riconoscimento del risarcimento
del danno non patrimoniale in materia di danno ambientale alla persona ha
trovato successivamente sostegno e rinnovata linfa nella reinterpretazione in
La sent. della Corte Costituzionale n. 641 del 30 dicembre 1987, è pubblicata in Foro It., 1988,
I, c. 694 e ss., con nota di Giampietro F., e in Foro It., 1988, I, c. 1057 e ss., con nota di Ponzanelli
G., Corte Costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista.
La Corte a erma che con la l. 349 del 1986: < Anzitutto, si è creato un Ministero per l'ambiente
che, per le funzioni attribuite, assurge a centro di riferimento dello interesse pubblico ambientale e
di fatto realizza il coordinamento e la riconduzione ad unità delle azioni politico-amministrative
nalizzate alla sua tutela. L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene
a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente,
oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. […] L’ambiente è
protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue
astratte nalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale
l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori
largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso
assurge a valore primario ed assoluto. Alle varie forme di godimento è accordata una tutela
civilistica la quale, peraltro, trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che circoscrive
l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma
con i limiti della utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.). È, inoltre, speci camente previsto il
danno che il bene può subire (art. 18 n. 1). Esso è individuato come compromissione
(dell'ambiente) e, cioè, alterazione, deterioramento o distruzione, cagionata da fatti commissivi o
omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di tutela e dei provvedimenti adottati
in base ad esse. Le dette violazioni si traducono, in sostanza, nelle vani cazioni delle nalità
protettive e per se stesse costituiscono danno. La responsabilità che si contrae è
correttamente inserita nell'ambito e nello schema della tutela aquiliana (art. 2043 cod. civ.).
Questa Corte (sentt. n. 247/74 e n. 184/86) ha già ritenuto possibile il ricorso all'art. 2043 cod. civ.
in tema di lesione della salute umana, dell'integrità dell'ambiente naturale e di danno biologico. Si
è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma
anche a prevenire ed a sanzionare l'illecito. Il tipo di responsabilità civile ben può assumere,
nel contempo, compiti preventivi e sanzionatori.
46
Prosegue la sent. cit.: < Il danno è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una
concezione aritmetico-contabile e si concreti piuttosto nella rilevanza economica che la
distruzione o il deterioramento o l'alterazione o, in genere, la compromissione del bene riveste in
sé e per sé e che si ri ette sulla collettività la quale viene ad essere gravata da oneri economici.
La tendenziale scarsità delle risorse ambientali naturali impone una disciplina che eviti gli sprechi
e i danni sicché si determina una economicità e un valore di scambio del bene. Pur non
trattandosi di un bene appropriabile, esso si presta a essere valutato in termini economici e
può ad esso attribuirsi un prezzo. […] Non si possono richiamare in senso proprio i principi
della responsabilità contabile e della responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici che,
peraltro, è di natura contrattuale. Né possono essere trasportati nel campo aquiliano i principi
a ermati nel settore del danno erariale o danno pubblico in generale. […]
47
fi
fi
fi
fl
ff
ff
fi
Page 24 of 30
ff
fi
secondo la Costituzione, nel caso di specie artt. 9 e 32 Cost. (sent. n. 641
chiave costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., promossa dalla dottrina48 e
convalidata dalla giurisprudenza a partire dal 2003.49
Nel frattempo la dir. n. 2004/35/CE ha indotto il legislatore italiano ad una
riformulazione di tutto il diritto dell’ambiente con uito nel d. legis. n. 152 del
2006 (c.d. “codice dell’ambiente”), che, per quanto riguarda il danno
ambientale, ha recepito il testo previgente, sostituendo l’intero art. 18 della
legge n. 349 del 1986, escluso il comma 5, e abrogato la legittimazione di
regioni e comuni, per evitare che si confondessero legittimazioni attive e
passive in giudizi promossi da enti locali contro lo stato o viceversa.50
La nuova normativa ha confermato che si tratta di una danno patrimoniale e,
quanto alla natura del risarcimento, ha introdotto un sistema binario,
prevedendo oltre all’azione risarcitoria in sede giudiziaria (art. 311, comma 2)
- in via alternativa - l’ordinanza di ripristino adottata dal Ministro
dell’ambiente (art. 313, comma 1).51
Quanto alla legittimazione, terzo ed ultimo elemento di discussione in queste
brevi note sul danno ambientale, si segnala l’evoluzione del riconoscimento
alle associazioni rappresentative degli interessi di tutela ecologica e,
soprattutto con la soppressione della legittimazione ex lege di comuni e
Si rinvia a Garaci I, Tutela risarcitoria conseguente al danno ambientale. Il danno all’immagine
dell’ente territoriale, cit., p. 122 e ss., alla nt. 11
48
Si tratta delle due decisioni note come “sentenze gemelle” Cass. civ., 31.5.2003, n. 8277 e
Cass. civ., 31.5.2003, n. 8278, in Danno e resp., 2003, 816 ss.
49
50
Salvi C. La responsabilità civile, 3 ed. cit., p. 286 - 287
Patti S., Busnelli F.D., Danno e responsabilità civile, cit., p. 132 e 135. Così anche la
giurisprudenza, da ultimo con l’eccezionale ricostruzione di Cass. Civ., Sez. Un., 1° febbraio 2023,
n. 3077, in Giur. It., ottobre 2023, p. 2036 e ss. § 15. Al tempo, la svolta avvenne con Cass. Civ.,
13 maggio 2009, n. 11059, in, Nuova giur. comm., 2009, I, 888 - che aveva recepito le note
s e n t e n z e d i S a n M a r t i n o , C a s s . C i v. , S e z . U n . , 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8 , n n .
26972-26973-26974-26975, in tutte le riviste specializzate - che ritenne da risarcire Il danno non
patrimoniale subito dai residenti dell’area che ha subito l’inquinamento, anche a livello di “patema
d’animo”, dopo la consumazione del reato di disastro ambientale e quindi la cui prova può essere
fornita anche con presunzioni a prescindere dall’utilizzo della dicotomia danno-evento /dannoconseguenza.
51
fl
Page 25 of 30
regioni, l’ampliamento della sfera di diretto intervento dello Stato nonché del
riconoscimento del danno alle persone giuridiche.52
In conclusione, l’azione di risarcimento del danno ambientale, inteso come
bene pubblico di carattere unitario, costituente autonomo diritto
fondamentale, diverso dalla salute, di rilievo costituzionale, oggetto di tutela
da parte del giudice ordinario, diviene così un’azione di reintegrazione in
forma speci ca, di competenza esclusiva del Ministero dell’ambiente. 53
3. Il diritto europeo e lo sviluppo sostenibile: “chi inquina paga”
L’emblematico principio “chi inquina paga” sancito dalla dir. 21 aprile 2004
del Parlamento europeo e del consiglio, 2004/35/CE, su cui di recente sono
intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 1°
febbraio 2023, n. 3077, richiamando i Trattati sull’Unione ed il suo
Funzionamento visti in premessa a queste brevi note, può essere letto come
limite posto, a tutela della proprietà, ponendo i costi dell’illecito ambientale
solo a carico di colui che esercita l’attività economica, se rientrante
nell’elenco di quelle pericolose e dunque ponendo una lex specialis che
prevale sempre sul sistema del codice civile (che invece colpisce il
proprietario del suolo), in opposizione agli artt. 2050 e 2051 c.c., oltreché agli
artt. 2055 e 2058 c.c., come già visto a proposito della l. n. 349 del 1986, poi
abrogata e con uita, per quanto riguarda il danno ambientale, nel D. Lgs. n.
3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente).
In questa sfera, trattandosi di danni non sempre quali cabili come ambientali, in senso stretto,
ma comunque sempre derivanti dallo svolgimento illecito di attività inquinanti, si a accia la
legittimazione degli enti locali.
52
Cass. Civ., Sez. Un., 1° febbraio 2023, n. 3077, cit.
ff
fi
fl
Page 26 of 30
fi
53
La direttiva 2004/35/CE fonda54 sul principio “chi inquina paga”, in inglese:
pollutioner pays, tutta la disciplina del danno ambientale in stretta
connessione con il valore dello sviluppo sostenibile.
Il secondo considerando della direttiva così premetta alla disciplina: “La
prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate
applicando il principio «chi inquina paga», quale stabilito nel trattato e
coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio
fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l'operatore
la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale
danno sarà considerato nanziariamente responsabile in modo da indurre gli
operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i
rischi di danno ambientale.”55
La stessa direttiva, all’art. 8, pone i criteri di imputazione, oggettivo o misto o
per colpa.
1. Art. 8, comma 1, è il criterio d’imputazione prioritario “chi inquina paga”
per tutti gli operatori di attività che rientrano negli elenchi di quelle
“pericolose” chiamati a sostenere i costi delle azioni di prevenzione e di
riparazione adottate in conformità della direttiva.
2. Art. 8, comma 3, è il criterio c.d. misto e salvo l’intervento degli Stati
membri: Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di
prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente
direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia
imminente di tale danno:
Art. 1 dir. La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambie tale, basato sul
principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale; art. 7 dir. e
allegato II)
54
L’art. 2 della direttiva chiarisce al n. 6 chi è l’operatore che deve pagare: «operatore»: qualsiasi
persona sica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività
professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un
potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del
permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o noti ca
l'attività medesima; declinandosi il principio riassuntivo ‘chi inquina paga’ nella riparazione più
diretta del danno ambientale (nei contesti di acque, terreno e biodiversità, i soli dell’art. 2
Direttiva), ad opera dell’autore (operatore in attività classi cata pericolosa o terzo imputabile ad
altro titolo) o, in sua vece e con recupero dei costi, a cura dell’ente pubblico.
55
fi
n
fi
fi
fi
Page 27 of 30
• a) è stato causato da un terzo, e si è veri cato nonostante l'esistenza di
opportune misure di sicurezza,
• b)
è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori
impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione
impartiti in seguito a un'emissione o a un incidente causati dalle attività
dell’operatore.
3. Art. 8, comma 4, è il criterio della responsabilità per colpa nei casi
indicati: 4. Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore
non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese
conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è
attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno
ambientale è stato causato da:
•
a) un'emissione o un evento espressamente autorizzati da
un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure
legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla
data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni
ivi previste;
•
b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un
prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere
state considerate probabile causa di danno ambientale secondo lo
stato delle conoscenze scienti che e tecniche al momento del
rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.
La sentenza delle Sezioni Unite Civili, 1° febbraio 2023, n. 3077, spiega che
la mancata elencazione di un’attività professionale tra quelle pericolose
determina che il danno o la sua minaccia implichino una responsabilità solo
ai sensi di un preciso criterio d’imputazione psicologico della relativa
condotta, nell’ulteriore presupposto di una prova del nesso causale tra
attività svolta dall’operatore […] e danno ambientale; Il criterio prioritario
per le attività “non pericolose” è dunque quello usuale nel diritto della
fi
fi
Page 28 of 30
inteso secondo lo stato delle conoscenze scienti che e tecniche al momento
del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell’attività (se “non pericolosa”
per quanto previsto negli elenchi u ciali). (Art. 8, comma 4, lett. B).
In materia di danno ambientale, pertanto, così come disciplinato nella
direttiva 2004/35/CE, in particolare all’all. II, e nell’attuale parte 4a e 6a del
codice dell’ambiente si prevede un sistema fondato sull’e ettivo ripristino
(riparazione primaria) o, a seguire, riparazione complementare e
compensativa, conformemente ai principi della precauzione, dell’azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga”.56
Si può parlare di sistema binario, amministrativo - civilistico, che distingue la
responsabilità ambientale a tutela degli interessi di usi della collettività ed
esercitata dal Ministro o del Prefetto delegato, e il sistema di responsabilità
civile, alla quale si accenna nel comma 1 dell’art. 311, cod. amb. e nel
comma 7 dell’art. 313, cod. amb., che sostanzialmente non riguarda la
direttiva, né la parte sesta del codice concernente invece il danno
ambientale vero e proprio.
Art. 3-ter (Principio dell'azione ambientale)
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere
garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone siche e giuridiche pubbliche o private,
mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al
principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni
europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
56
Art. 178 (Principi)
1. La gestione dei ri uti è e ettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di
sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
ri uti, ((nel rispetto del principio di concorrenza)) nonché del principio chi inquina paga. A tale
ne la gestione dei ri uti è e ettuata secondo criteri di e cacia, e cienza, economicità,
trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di
partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
Art. 239 (Principi e campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina gli interventi di boni ca e ripristino ambientale dei siti contaminati e
de nisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per
l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di
sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie, con particolare riferimento al
principio "chi inquina paga".
ff
ffi
ff
ffi
fi
fi
fi
ffi
ff
ff
fi
fi
fi
Page 29 of 30
fi
fi
responsabilità civile europeo, fondato sulla “colpa” e sul “nesso di causalità”,
Page 30 of 30