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L’in uenza del paradigma della sostenibilità nell’ambito giuridico privatistico Francesco da Riva Grechi Premessa 1. Il paradigma della sostenibilità nell’ordinamento costituzionale nazionale 2. L’ambito civilistico: il danno ambientale 3. Il diritto europeo e lo sviluppo sostenibile: “chi inquina paga” Premessa L’evoluzione ed il consolidamento del paradigma della “sostenibilità” si potrebbero oggi descrivere come il riappropriarsi da parte del mondo globalizzato, nel drammatico e bellicoso contesto dello “scontro di civiltà”, della propria identità ultima, secondo la quale l’uomo intende regolare se stesso in accordo con le leggi della natura permettendo la sopravvivenza della sua specie nonchè, ancora più a monte, dell’ambiente nel quale la vita si è formata, e delle generazioni future che abbiano le stesse possibilità di salvaguardare i propri interessi di quelle che l’hanno preceduta, prima che questi siano irrimediabilmente compromessi. La pluralità di signi cati che la locuzione “sviluppo sostenibile” assume nella prassi, la vastità ed eterogeneità delle tematiche in essa sussumibili e le di coltà di attribuirle un signi cato univoco creano inevitabilmente fi fi fl ffi Page 1 of 30 sconcerto e di denza in chi è abituato a ragionare in termini di (rapporti tra) fattispecie e disciplina.1 Ulteriore campo d’indagine, sul quale non è qui possibile so ermarsi, è quello, particolarmente suggestivo, ma di intuibile complessità, della funzione “privata” come “causa” del contratto, sia di scambio, sia associativo, in quest’ultimo caso come corrispondenza del tipo e del modello organizzativo prescelto, alla fattispecie societaria legale e lecita, secondo la distinzione dei ruoli dei soci, degli amministratori e dei “terzi”, in relazione alla funzione di benessere sociale cioè attività “sostenibile” oltreché svolta rispettando i principi di corretta gestione societaria.2 In questa sede non ci sarà alcuno spazio per approfondimenti di diritto contrattuale societario che richiederebbero ben altro. Unica concessione a cenni di dogmatica sarà sul danno ambientale e sul rilievo del principio di causalità, sia in senso giuridico, come rapporto tra condotta ed evento (o conseguenza) di danno, sia in senso scienti co, essendo necessario avvalersi di dati scienti ci per accertare il primo. 1 Così l’editoriale della rivista Analisi Giuridica dell’Economia - 1/2022 - a rma di Gustavo Olivieri, Francesco Vella e Gian Domenico Mosco. Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto nel codice dell’ambiente (d. lgs. n. 152 del 2006) l’art. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile): 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al ne di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere nalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, a nchè nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modi cazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane. Si rinvia a, Da Riva Grechi F., Le basi civilistiche della società per azioni, Milano, 2022 fi ff fi ffi fi fi fi fi Page 2 of 30 ffi 2 Elemento essenziale in materia è l’applicazione del principio generale “pollutioner pays”, ovvero: “chi inquina paga”.3 Ovviamente senza dimenticare che si tratta di ambiti originariamente economico - sociali, nel contesto dei quali la rilevanza tecnico giuridica del fenomeno sostenibilità, cioè il raggiungimento di obiettivi che rendano compatibile l’iniziativa economica privata con la tutela dei diritti umani e l’ambiente, si colloca al centro di un dibattito che coinvolge la corporate social responsability, la corporate governance, il bilancio sociale delle imprese e altri aspetti tecnicamente complessi del diritto commerciale4. Siamo nel pieno della “Fourth Industrial Revolution” e la realtà tecnologica nella quale viviamo, con l’esplosione dell’AI, “Arti cial Intelligence”, impone “rivoluzionari” cambiamenti nelle policy economiche e sociali delle nazioni più importanti e delle organizzazioni sovranazionali (UN ed EU). La stessa Agenda 2030 delle United Nations, frutto del summit ONU svoltosi a New York nel 2015, si articola in 17 Sustainable Development Goals, SDGs, 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, SDGs, e 169 targets associati ,da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. L’ampiezza, l’ambizione, il planetario coinvolgimento in vista di questi Goals, vere e proprie mete (e miti) dimostrano la portata del fenomeno, conclusivo Alpa G., I principi generali, 3a ed., Trattato di diritto privato, a cura di Giovanni iudica e Paolo Zatti, Milano, 2023, p. 291 e ss. 3 Alpa G., Responsabilità di amministratori di società e principio di “sostenibilità”, in Contratto e impresa, n. 3/2021, p. 725. Anche su questo sia consentito il rinvio a Da Riva Grechi F., Le basi civilistiche della società, cit. 4 fi Page 3 of 30 secolo XX°, decennio della Law and Development.5 Nè si deve ritenere che tale dibattito non sia continuamente in divenire per de nire ulteriori mete ed obiettivi. Il 14 luglio 2023 è stato presentato il rapporto sul diritto di ognuno al godimento del più alto standard raggiungibile di salute sica e mentale, a rma della dottoressa Tlaleng Mofoken, sudafricana che è relatore speciale delle Nazioni Unite su questo diritto, con il compito di promuovere il dialogo su una possibile cooperazione con gli attori rilevanti, inclusi i governi, le Nazioni Unite – e in particolare l’OMS e l’UNAIDS – ONG e istituzioni nanziarie.6 Nell’architettura delle Nazioni Unite si tratta di un organo operativo che ha anche il compito di rimuovere gli ostacoli di ogni tipo al pieno godimento Law and Development, nata appunto negli anni ’60 del secolo XX°, grazie a J.H. Merryman, eclettico professore della Stanford University, profeta della creatura “Kennedyana”, a ermatosi come studioso di property law, che ha collocato sul piedistallo delle fonti il “diritto comune” che giustamente deve formare oggetto di ammirazione per tutto coloro che vogliono dare forma a nuovi contenuti giuridici partendo dalle corrette fondamenta storiche e comparatistiche. Il merito di J.H. Merryman è quello di aver collocato l’esigenza dello sviluppo sociale ed economico nel contesto giuridico, superando sia l’esasperato positivismo kelseniano delle dottrine dell’Europa continentale, sia, almeno nella company law, l’eccessivo e cientismo speculativo della contemporanea o di poco successiva Law and Economics, propugnata dai colleghi di Chicago, secondo i quali obiettivo della Corporation e del suo organo amministrativo è esclusivamente creare pro tti e valore per i soci, attraverso la gestione dei costi di transazione, nell’ambito del rapporto di agency, che vincola contrattualmente managers e shareholders. A questo riguardo si citerà anche in questo contesto, M. Friedman, The social responsibility of business is to increase its pro ts, The New York Times Sunday Magazine del 13 settembre 1970, sul quale, Umberto Tombari, Corporate Purpose e diritto societario: dalla “supremazia dell’interesse dei soci” alla libertà di scelta dello “scopo sociale”?, in, Riv. soc., 2021, I, 1 e segg. Contro l’impostazione di estremo individualismo ed utilitarismo della scuola di Chicago è buona regola la lettura di C. Mayer, Prosperity, 2018. 5 In base alla risoluzione della Commissione per i diritti umani della Nazioni Unite n. 31 del 2002 e smi, il Relatore Speciale sul diritto alla salute sica e mentale è stato creato per: Raccogliere, richiedere, ricevere e scambiare informazioni sulla realizzazione del diritto di ognuno al godimento del più alto livello raggiungibile di salute sica e mentale; Promuovere il dialogo su una possibile cooperazione con gli attori rilevanti, inclusi i governi, le Nazioni Unite – e in particolare l’OMS e l’UNAIDS – ONG e istituzioni nanziarie; Riportare sulla realizzazione del diritto alla salute in tutto il mondo, comprese leggi, politiche, buone pratiche e ostacoli, formulando raccomandazioni per promuovere e proteggere questo diritto e per sostenere il miglioramento della salute pubblica da parte degli Stati; A rontare casi speci ci di presunte violazioni del diritto alla salute sica e mentale per tutti. 6 ff fi fi fi ffi fi fi fi fi fi fi fi Page 4 of 30 ff fi fi di un dibattito nel quale l’umanità intera è impegnata n dagli anni ’60 del della salute mentale, oltreché sica, da parte di ognuno, segnalando le violazioni di questo diritto, ovunque.7 Sostenibilità è quindi anzitutto un paradigma onnicomprensivo, economico, ambientale, sociale, sanitario e scienti co attraverso il quale regolare questa quarta “rivoluzione” industriale a seguito della percezione dei rischi implicati dallo sviluppo industriale.8 In secondo luogo è un paradigma etico della civiltà tecnologica nella quale viviamo e vivremo e dunque un criterio di elaborazione e de nizioni di principi e valori con i quali modellare l’ambiente e l’uomo che ci vive, per la prima volta con l’obbligo di tutelare, n da subito, anche le generazioni future.9 In ne, in terzo luogo, è un paradigma normativo con il quale disciplinare il rapporto tra l’umanità, il diritto e la scienza, nonché lo svolgimento delle attività economiche con attenzione agli impatti su ambiente, diritti sociali ed umani, economia circolare.10 Nell’ambito dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, SDGs, dell’Agenda Onu 2030, si segnala l'Obiettivo n. 3 che si propone di garantire la salute e di promuovere il benessere per tutti e a tutte le età. Esso si focalizza su diversi ambiti di intervento: ridurre la mortalità materno-infantile, debellare le epidemie, contrastare le malattie trasmissibili e le malattie croniche, promuovendo benessere e salute mentale. 7 Beck U., La società del rischio, Verso una seconda modernità, Carocci, ult. ed. 2023. Pubblicato in Germania alla metà degli anni ottanta e subito impostosi in tutto il mondo grazie ad una fortunata edizione inglese, questo libro è stato capace di imporre all’attenzione generale un nuovo paradigma, destinato con il tempo a de nirsi come sviluppo sostenibile in relazione ai rischi della società industriale o post-industriale. 8 Jonas H., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica. Ult. ed., Piccola Biblioteca Einaudi, 2009. Hans Jonas cerca in questo lavoro di andare alle radici loso che del problema della responsabilità, che non concerne soltanto la sopravvivenza, ma l'unità della specie e la dignità della sua esistenza. Tra il «principio speranza» di Ernst Bloch e il «principio disperazione» di Günther Anders, il «principio responsabilità» dà voce a una via di mezzo, nel tentativo di coniugare in un modello unitario etica universalistica e realismo politico. Nella dottrina italiana, per tutti, Conte G., L’impresa responsabile, Milano, 2018. 9 Il primo a parlare opportunamente ed esaurientemente di Utopia sostenibile è Enrico Giovannini. Tra i tanti testi, L’utopia Sostenibile, Saggi Tascabili Laterza, 2018. Per costruire un futuro migliore ci serve un’utopia. Un’utopia sostenibile. È la via maestra che Enrico Giovannini indica per il raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile ssati dall’ONU. Fame, salute, acqua, povertà, energia, infrastrutture, occupazione, disuguaglianze, clima, pace, istruzione sono questioni che si a rontano solo con un pensiero integrato e il concorso di forze politiche, economiche e sociali. Continuare a pensare e ad agire come nel passato vuol dire far precipitare il nostro mondo in una profonda crisi ambientale, economica, sociale. È richiesto l’impegno di tutti e un profondo cambiamento del modo in cui leggiamo e a rontiamo i problemi che ci circondano. 10 fi fi fi fi ff fi fi fi fi ff fi Page 5 of 30 L’informazione è il primo strumento a disposizione del mercato a nché gli operatori possano agire con responsabilità e con una prospettiva a lungo termine, laddove quest’ultima è l’unica visuale dalla quale il concetto di sostenibilità e tutto quanto ne deriva può avere un risvolto utile, pratico e concreto.11 U cialmente, il primo documento in cui il tema viene enunciato risale al 1972, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano tenutasi a Stoccolma, la cui dichiarazione conclusiva sancisce che l’uomo ha un diritto fondamentale a vivere in un ambiente che gli consenta dignità e benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento della qualità della vita delle generazioni future. Tappa successiva e de nitiva, nel 1987, la Presidente della Commissione Onu su ambiente e sviluppo, Gro Harlem Bruntland, presenta il rapporto “Our common future” nel quale si evidenzia che gli squilibri globali e i modelli di produzione e di consumo del nord del mondo non sono sostenibili. Si decide di integrare le esigenze dello sviluppo e le esigenze dell’ambiente attraverso una strategia detta appunto “Sustainable Development” de nito lo sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri” (Rapporto Bruntland, ONU, 1987).12 Non è da meno l’Unione Europea: tra Next Generation UE, Green New Deal e PNRR, il Sustainable Development, lo sviluppo sostenibile è al centro del dibattito sui fondamenti dell’Unione n dal 1992, l’anno del trattato di Maastricht, che, all’art. 2, ssava tra gli obiettivi principali della Comunità Europea l’intento di promuovere l’ambiente umano nel suo complesso tenendo conto, soprattutto, delle generazioni future e della responsabilità generazionale che deve necessariamente essere osservata nelle scelte per la 11 Stella Richter Jr. M., Long-termism, in, Riv. delle soc., 1, 2021, p. 16 e ss. Guido Alpa, Responsabilità di amministratori di società e principio di “sostenibilità”, cit.; Bobbio N., L’età dei diritti, Torino, 1990, p. 64 e s. Nascono sostanzialmente i diritti umani cc.dd. di “terza generazione”, secondo la fortunata periodizzazione di Norberto Bobbio nella quale è possibile cogliere «un segno del progresso morale dell’umanità». 12 fi ffi fi fi fi ffi Page 6 of 30 salvaguardia ambientale. Oggi l’articolo 3 del TUE al comma 3, sancisce che: “L’Unione […] si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata […] su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente”. A conferma di quanto innanzi detto, al paragrafo 5 del medesimo articolo, si legge che: “Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione a erma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra”. Ancora più esplicito, entrando nel dettaglio, è l’attuale art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE): 1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della pr cauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga» , posto dalla direttiva n. 2004/35/ CE all’art. 8, comma 1: “l'operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva”, che si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere di uso quando sia possibile accertare ff ff e­ Page 7 of 30 un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori (Art. 4, comma 5).13 1. Il paradigma della sostenibilità nell’ordinamento costituzionale nazionale Il 9 marzo 2022 entrata in vigore la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modi cato gli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.14 Nello speci co, all’articolo 9 della Costituzione che, nei primi due commi, gi prevedeva la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, stato aggiunto un terzo comma in cui si sancisce la tutela dell’ambiente, della biodiversit , degli ecosistemi e degli animali e viene introdotto un riferimento espresso all’interesse delle future generazioni. Quest’ultimo assume un particolare peso poich le scelte in materia ambientale operate dal legislatore, in un’ottica di sviluppo sostenibile, non dovranno sacri care le opportunit di crescita delle generazioni future in nome degli interessi di quelle attuali. Per quanto concerne invece l’articolo 41 della Costituzione, secondo cui l’iniziativa economica libera, il legislatore costituzionale intervenuto Si chiarisce n da adesso che, ai sensi del considerando n. 11, la presente direttiva si pre gge di prevenire e riparare il danno ambientale e non riguarda i diritti a risarcimento del danno tradizionale riconosciuti dai pertinenti accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile ed inoltre l’art. 3, comma 3, di tale direttiva prevede che, ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno. 13 La l. cost. n. 1 del 2022, oltre a modi care l’art. 9: < La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scienti ca e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali >; ha cambiato anche l’art. 41 della Costituzione: < L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a ni sociali e ambientali >. 14 à fi è fi è fi fi fi é è fi è fi fi à à Page 8 of 30 stabilendo che quest’ultima non pu svolgersi arrecando danno alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, libert e dignit umana. Inoltre, ai ni sociali verso cui l’attivit economica pubblica e privata deve essere indirizzata e coordinata, sono stati aggiunti anche quelli ambientali. L’intenzione del legislatore costituzionale sembra, quindi, essere quella di ra orzare e dare maggiore centralit alla protezione della salute e dell’ambiente, prevedendo quest’ultimo sia come limite all’iniziativa economica privata sia come nuovo ne dell’attivit economica pubblica e privata.15 In generale, si tratta di un intervento sul testo costituzionale veramente signi cativo, innanzitutto perch la prima volta dal 1948, anno in cui entrata in vigore la Costituzione, che viene modi cata la parte della Carta relativa ai principi fondamentali. Una modi ca di tale portata, quindi, risponde all’esigenza di adeguare il testo fondamentale ai tempi attuali, conformandolo alle nuove necessit . Tale riforma, infatti, si inserisce in una strategia pi ampia che vede come attori le istituzioni sovranazionali e mondiali. Pertanto, si pu ragionevolmente ritenere che l’enunciazione delle nuove tutele costituzionali non impatter giuridico, ma avr solamente sull’ordinamento anche dei risvolti culturali. In altre parole, un passo in avanti verso il raggiungimento, da parte dell’Italia, dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile ssati dall’Agenda 2030. A tal proposito, interessante notare che, inizialmente, il progetto di legge costituzionale presentato alle Camere era decisamente pi ambizioso del Cecchetti M., Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Giu r , Milano, 2000; Caravita B., Cassetti L. e Morrone M., (a cura di), Diritto dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2016; Modugno F. (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2019; Porena D., Sull’opportunit di un’espressa costituzionalizzazione dell’Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modi ca dell’articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura, in Federalismi.it, 14, 2020; Guerra Y., Mazza R., La proposta di modi ca degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2021; Rescigno F., Quale riforma per l’articolo 9, in Federalismi.it, 2021; Santini G., Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2021; Cassetti L., Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente? in Federalismi.it, 4, 2022; Cecchetti M., Virt e limiti della modi ca degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti supreme e salute, 1, 2022; Demuro G., I diritti della Natura, in Federalismi.it, 6, 2022; Montaldo R., La tutela costituzionale dell’ambiente nella modi ca degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria? in Federalismi.it, 13, 2022 15 è fi à fi fi ù fi è ff à à fi fi à à ù à fi ò à è fi é à ò à è ù fi fi ff Page 9 of 30 testo che poi stato e ettivamente approvato. Nel primo, infatti, si faceva un coraggioso espresso riferimento alla promozione dello sviluppo sostenibile.16 Il rilievo della riforma si evince, altres , dal largo consenso con cui questa stata approvata dalle Camere: in particolare, in seconda deliberazione al Senato, ci sono stati 218 voti favorevoli e due astenuti, mentre alla Camera dei deputati si sono registrati 468 voti favorevoli, un contrario e sei astenuti. L’ampia maggioranza, che ha superato la soglia dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, ha escluso la proponibilit dell’eventuale referendum costituzionale, come prevede l’articolo 138 della Costituzione. Inoltre, l’iter di approvazione stato piuttosto celere se si tiene presente che una legge costituzionale viene adottata con due successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera a intervallo non minore di tre mesi. In questo caso la prima votazione in Senato si quale il testo celebrata il 9 giugno 2021, mentre l’ultima, dopo la stato approvato de nitivamente, si svolta presso la Camera dei deputati l’8 febbraio 2022. La Legge costituzionale n. 1 del 2022 della salute perch strettamente connessa alla tutela esiste una logica interdipendenza tra la protezione dell’ambiente e il diritto alla salute, individuale e collettivo, di cui all’articolo 32 della Costituzione.17 Questo perch il concetto di salute accolto dalla Critico verso tale riferimento: Bifulco R, Primissime ri essioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente, in, Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2022 ed in www.federalismi.it, 6 aprile 2022, paper. Sostiene Bifulco: < Opportunamente il legislatore costituzionale ha lasciato cadere i riferimenti al principio dello sviluppo sostenibile (e ad altri possibili principi del diritto ambientale europeo). Avevo avuto modo di sottolineare questa perplessità nel corso di un’audizione dell’ottobre 2019 dinanzi alla Commissione A ari costituzionale del Senato. Costituzionalizzare tali principi avrebbe esposto la norma costituzionale a un precoce invecchiamento. Prendiamo come esempio lo sviluppo sostenibile. Esso, per quanto circondato da un’aura di sacralità che gli deriva dall’essere stato formalizzato in una serie di importanti documenti internazionali e poi anche sovranazionali più o meno vincolanti, è oggi oggetto di molteplici critiche nella letteratura internazionale del diritto dell’ambiente in ragione del fatto che si è spesso rivelato una clausola vuota, incapace di tradursi in norme concrete e operative.E tuttavia la costituzionalizzazione delle generazioni future recupera implicitamente tutto l’acquis legato alla sostenibilità, stabilendosi che l’uso delle risorse deve tener conto anche di chi viene dopo di noi. E questo non è un principio scontato all’interno di una costituzione che nasce, come ho già ricordato, in un contesto di economia industriale orientata alla crescita. >. Si veda anche Bifulco R., Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, Franco Angeli, 2008, 165- 169. 16 Luciani M., Salute. I. Diritto alla salute – Diritto costituzionale, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1991 17 è ff è à fl è é ì fi è ff é è è è Page 10 of 30 dottrina e dalla giurisprudenza ampio e la sua de nizione non si riduce alla mera assenza di malattia dell’individuo, ma viene inteso come il raggiungimento di uno stato di benessere ed equilibrio psico sico che tiene conto anche dei rapporti fra la persona e l’ambiente esterno. Di conseguenza la tutela della salute non si realizza pi solo nella cura della malattia, ma anche nelle attivit di prevenzione e promozione della salute e, quindi, nella tutela dell’ambiente. Difatti, anche prima della modi ca dell’articolo 9 della Costituzione, l’ambiente veniva riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come valore primario e trovava fondamento proprio nell’articolo 32. Oggi, grazie al novellato articolo 9 questo importante valore costituzionale trova nalmente espressa menzione nella Costituzione. In conclusione, la promozione della salute del singolo e della collettivit avviene anche attraverso la considerazione della relazione tra la comunit e l’ambiente e, per valorizzare questi aspetti necessaria una revisione dei modelli di sviluppo nora applicati, al ne di favorire l’armonia tra la crescita economica, il benessere sociale e la protezione dell’ambiente. In materia di impresa, oggi, accanto ai ni sociali, costituiscono obiettivo della politica economica, a norma del comma 3 novellato dell’art. 41 Cost., anche quelli ambientali, in coordinamento con la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” prevista dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione — introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001. Ma non è tutto, anzi, in conclusione, la novità forse di maggior respiro è data dal riferimento all’“interesse delle future generazioni”, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale con questa l. 1/2022.18 Con la terza generazione di diritti si apre il campo ad una maggiore attenzione del legislatore verso gli interessi sociali, o altrimenti de niti: Bartolucci L., Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2022 18 à à fi fi fi ù fi è fi fi è à fi fi Page 11 of 30 ambiente salubre ecc.19 L’interesse sociale (che nulla ha a che vedere con l’interesse delle società commerciali, che pure si dice sociale) che più rileva oggi è de nito benessere e corrisponde a varie declinazioni di diritti umani fondamentali, così come inseriti nel catalogo di quelli costituzionalmente garantiti: dignità umana, lavoro, salute, inviolabilità della persona, del corpo e dell’identità (analogica o digitale), integrità sica e psichica, parità di genere, non discriminazione, ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni (secondo il nuovo testo dell’art. 9 della Cost.). Discorso a parte meritano le applicazioni dirette ai rapporti privati degli artt. 2 e 3 della Costituzione e dei generalissimi ma essenziali principi di uguaglianza e solidarietà sociale. Si tratta di intendere gli interessi senza necessariamente ricondurli al diritto privato o pubblico, accettandone invece, in nome della socialità della natura dello stesso interesse, una tutela per così dire mista, in parte con i rimedi di carattere privatistico – commerciale, in parte con quelli del diritto amministrativo o pubblico dell’economia. Chi cura, allora, questi interessi? Sono di usi, collettivi, sociali, economici, politici, pubblici o privati? Mario Stella Richter, riprendendo un celeberrimo titolo di Massimo Severo Giannini che intendeva sintetizzare il criterio da utilizzare per individuare le priorità nella de nizione dei rapporti organizzativi tra i pubblici poteri, si riferisce, correttamente, alle funzioni, come punto di partenza del discorso, Bobbio N., L’età dei diritti, cit., p. 64 e s. vd. anche, Bobbio N., Teoria della giustizia. Lezioni di loso a del diritto, Aragno Editore, Torino, 2012. Le regole e le tutele stanno nei codici. I diritti e i principi appartengono alla Politica e il giudice può solo dare voce ai suoi comandi. Il primato della legge e delle regole domina ovunque, nell’Europa continentale e, in forma diversa, nella tradizione di common law. Le motivazioni sono espresse con lucidità e recepite da tutti come tratto comune del tempo. Si è voluto opporsi al modello a ermatosi in America per una ragione scritta nella nostra storia, nata dalla Rivoluzione francese e consolidata nella conquista della sovranità popolare che non può essere rovesciata dai Tribunali. Il nocciolo del positivismo europeo sta tutto qui. 19 fi ff ff fi fi fi Page 12 of 30 ff fi di usi, collettivi, generali e via dicendo, tra cui, anzitutto, salute collettiva, che sarà intitolato al long-termism, che porterà direttamente alla sostenibilità.20 Nell’ambito della dottrina amministrativistica si a ermò poi la distinzione, essenziale, tra funzioni (pubbliche) d’ordine e funzioni (pubbliche) di benessere. Tali seconde funzioni sono oggi utilizzate dal legislatore per la cura degli interessi sociali anche privati. Lo stesso Stella Richter lo vuole adattare oggi alle società azionarie, le quali modellano la propria organizzazione in funzione della gestione e composizione di interessi appartenenti a due piani distinti: da un lato, quello della società, e quindi del rapporto (contrattuale) tra i diversi soci o del gruppo dei soci, intesi come compagine unitaria, esercitando, soprattutto gli amministratori, detentori del potere gestorio, funzioni (private) d’ordine; ma, dall’altro lato, anche il piano dell’impresa, e cioè di una organizzazione cui fanno capo interessi ulteriori rispetto a quelli degli azionisti (quelli, dei lavoratori, dei clienti, terzi contraenti, siano essi consumatori o risparmiatori, e via dicendo) per i quali oggi, dalle Nazioni Unite, dagli enti sovranazionali ed internazionali, s’invoca l’esercizio di poteri e funzioni (anch’essi privati) di benessere.21 In entrambi i casi, come si è accennato, le funzioni che vengono in rilievo sono quelle degli amministratori di società per azioni, che, esercitando il potere/dovere di gestire l’impresa, svolgono una funzione in senso proprio, di agire per la cura di un interesse altrui e questi altrui sono i soci proprietari per quanto riguarda gli interessi societari (shareholders value) ma anche i lavoratori, che sono i primi stakeholders e gli altri soggetti non azionisti che hanno rapporti con la società e sono portatori di interessi ad un tempo extrasociali nel senso di estranei a quelli della società come soggetto Stella Richter M., In principio sono sempre le funzioni, in Riv. soc., 1, 2019, p. 20; Giannini M.S., In principio sono le funzioni, in, Amministrazione civile, n. 1, 1957, p. 11 segg.; Stella Richter M., Long-termism, in, Riv. delle soc., 1, 2021, p. 16 e ss. 20 Mario Stella Richter, op. ult. cit., pp. 21-22 Page 13 of 30 ff 21 economico titolare dell’impresa (per azioni o a responsabilità limitata, secondo il tipo), nonché, con un bisticcio di parole in lingua italiana, interessi sociali, nel senso di appartenenti alla società civile, ai cittadini di una comunità particolare e titolari di diritti sociali, nell’ambito del tradizionale social welfare,22 e dunque alle funzioni di benessere che storicamente erano curate dallo stato o dagli enti pubblici. Accanto a queste vicende, se vogliamo tradizionali, ce ne sono di nuove che appartengono al campo della sostenibilità intesa in senso ampio ed al benessere sociale che non corrisponde alle prestazioni sociali tipiche del diritto pubblico bensì a doveri relativi e connessi all’attività economica dell’impresa (stakeholders value) ed ai compiti che la legge - e non l’imprenditore nell’ambito della sua autonomia - attribuisce oggi ai detentori di poteri economici privati23. Anche in inglese si rilevano assonanze particolari, in questo caso tra social welfare come stato sociale, nell’ambito dello stato di diritto, e social welfare come benessere sociale, connesso, anche in questo secondo caso, all’attività economica dell’impresa (stakeholders value), al suo interno, nonché all’esterno di essa, sempre in correlazione tra doveri imposti agli amministratori delle società azionarie e interessi che non sono dell’impresa e rientrano in compiti previsti dalla legge e di cui la stessa legge prevede la responsabilità a carico delle aziende ed, appunto, dei loro managers. In sostanza la proprietà, cioè la posizione dei soci, relativamente alla rispettiva partecipazione azionaria, può essere limitata o coordinata a ni Di rilevanza, come concetto logico, indispensabile per selezionare gli interessi, destinatari di norme e/o rientranti in determinate fattispecie, parlò, per primo, Natalino Irti, Rilevanza Giuridica, Jus, 1967, pp. 55 e segg. Sul benessere sociale come social welfare, sia consentito il rinvio ai recenti: Da Riva Grechi F., Il paradigma della sostenibilità dal rischio alla cura. ESG e standardizzazione: per le imprese sempre più “doveri”, per gli Scritti in onore di Gino Cavalli, 2023 e Da Riva Grechi F., Benessere sociale e standards per la corretta divulgazione dei reports di sostenibilità ESG, Universitalia, 2023, p. 169 e ss. 22 Si veda l’interessantissimo articolo, in memoria di Cesare Massimo Bianca, scritto da Mauro Grondona e intitolato “Poteri dei privati, fonti e trasformazioni del diritto: alla ricerca di un nuovo ordine concettuale”, nel volume “I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant’anni da “Le autorità private” di C.M. Bianca”, a cura di Pietro Sirena e Andrea Zoppini, RomaTre-Press, 2018. 23 fi Page 14 of 30 funzionalizzata, perché la funzionalizzazione consisterebbe in una menomazione troppo pesante dell’autonomia patrimoniale degli stessi soci soprattutto se imprenditori e conferenti capitali di rischio con il quale, appunto, assumono già il rischio d’impresa. In linea di massima lo stesso vale anche per gli investimenti in capitale di risparmio (credito) purché appunto rivolti all’acquisto delle partecipazioni azionarie, o di quote di società a responsabilità limitata. Questo signi ca che l’imprenditore che investe, assumendosi il rischio d’impresa, viene ricompensato dall’ordinamento con la libertà di scegliere le nalità delle proprie scelte economiche e dunque con la piena, o quasi, autonomia. Ciò esclude l’imposizione di doveri di curare interessi non propri da parte della legge ai soci detentori di partecipazioni azionarie. E quindi, a parte le questioni terminologiche, di eventuale funzionalizzazione potrebbe eventualmente parlarsi solo con riferimento al potere degli amministratori di società, non ai soci perché funzioni vere e proprie in senso oggettivo sono quelle connesse con gli interessi extrasociali curati dagli amministratori, non ovviamente per l’interesse sociale, nel senso tradizionale di interesse dei soci, (al dividendo, anzitutto) secondo la prospettiva contrattualistica, o anche nel senso, pure tradizionale, di interesse della società, inteso come interesse dell’impresa in sé, secondo la teoria istituzionalistica24. Interessi extrasociali debbono intendersi, a questi ni, quelli previsti dalla legge e posti come obiettivi a coloro che esercitano i poteri di gestione dell’impresa societaria ed in correlazione ai quali sorgono corrispondenti doveri. Fin qui niente di nuovo se intendiamo i doveri degli amministratori come aventi ad oggetto la cura di interessi, oltre che dei soci, di tutti coloro che Sia consentita l’autocitazione, da Riva Grechi, Le basi civilistiche della società per azioni, Giu rè, 2022. 24 fi fi Page 15 of 30 ff fi sociali, secondo il dettato costituzionale, ma non può mai essere condividono lo strumento della forma organizzativa società per azioni, ciascuno portatore di un interesse individuale proprio. Viene qui in rilievo l’inserimento delle società per azioni in un complesso e vario sistema di c.d. welfare mix nel quale anche le imprese, in nome dell’applicazione di nuovi paradigmi per salvaguardare le future generazioni, hanno doveri di cura, elaborati dai “poteri regolatori”, di contribuire al benessere sociale e quindi alle varie forme di sostenibilità, sociale, ambientale, intergenerazionale, ecologica ecc. Ciò vale per ogni impresa, industriale o commerciale, sia che si a acci sul mercato dei capitali per sollecitare investimenti, sia che si presenti sui mercati dei beni e servizi per o rire i propri prodotti a consumatori sempre più esigenti e sensibili anche ai temi sociali. La caratteristica essenziale degli interessi “sociali” è quella di non essere né tutelabili esclusivamente con norme di diritto privato, né con norme di diritto pubblico, intendendo quest’ultimo più come diritto amministrativo che costituzionale od internazionale. In secondo luogo, occorre rilevare quanto gli interessi ed i diritti sociali siano emersi molto dopo gli interessi pubblici e privati e che questi sono sostanzialmente coevi alla stessa origine degli ordinamenti giuridici. 2. L’ambito civilistico: il danno ambientale L’istituto civilistico che più conforma il diritto della sostenibilità è sicuramente la responsabilità ambientale. Richiamandoci all’apertura della premessa,25 in tema di sostenibilità, la fattispecie che rileva è quella di “danno ingiusto” ricavata da una lettura dell’art. 2043 c.c. che, da un lato, prevede uno dei criteri di imputazione della responsabilità, la colpa, che si a anca a quello oggettivo del rischio, d’altro lato, recepisce la clausola generale, alla stregua della quale il danno, inteso Editoriale della rivista Analisi Giuridica dell’Economia - 1/2022 - a rma di Gustavo Olivieri e altri, cit. 25 ff fi ffi ff Page 16 of 30 come lesione dell'interesse altrui, deve essere ingiusto, ovvero deve consistere nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti soprattutto sul piano costituzionale.26 Chiarisce Giovanna Visintini che la condotta dolosa o colposa non è di per sé sola idonea ad integrare i presupposti del risarcimento, essendo invece necessario l’ulteriore requisito consistente nel “danno ingiusto” cioè nella lesione di un diritto o di un interesse rilevante della vittima. Il primo a conquistare tale interpretazione fu Stefano Rodotà che vi giunse negli anni ’60 del secolo scorso nel corso del processo di adeguamento dell’intero diritto civile alla Costituzione Repubblicana ed in particolare al principio solidaristico sancito dall’art. 2.27 Altrettanto importante fu la coeva ricostruzione di Pietro Trimarchi secondo il quale la stessa responsabilità non elimina il danno, lo trasferisce da un soggetto a un altro soggetto e quindi a nché l'ordinamento intervenga per il trasferimento del costo dell'accadimento dannoso deve esserci una ragione, tradizionalmente consistita nella colpa. Con pari rilevanza "di principio", è stato quindi elaborato il criterio di imputazione consistente nel rischio, il quale, a sua volta, coincide con il potenziale impatto sui bene giuridici protetti dell’attività che ha causato il danno, consentendo così una più e ciente allocazione delle risorse. Il sistema è quindi ricostruito intorno ai due poli della colpa e della responsabilità oggettiva per rischio.28 Ciò posto occorre, in relazione al danno ambientale, mettere a fuoco tre elementi fondamentali: 1. La natura di danno patrimoniale attraverso l’estensione della fattispecie della clausola generale dell’art. 2043 c.c. e 26 Visintini G., Deviazioni dottrinali in tema di danno ingiusto, Contratto e Impr., 2023, 1, 31 Rodotà S., Il problema della responsabilità civile, Bologna, 1964. Signi cativo in quegli anni lo storico convegno di Catania sull’”uso alternativo del diritto” di recente rievocato all’Università di Roma, la Sapienza nel quale, grazie alle ricostruzioni come quella di Giovanna Visintini, si è chiarito semplicemente formulare la corretta ricostruzione del diritto privato secondo il codice civile e la costituzione repubblicana. Di estremo interesse, Salvi C., Quali funzioni per la responsabilità civile?, Danno e Resp., 2022, 2, 137 27 Trimarchi P. Rischio e responsabilità oggettiva, MIlano, 1961, pietra angolare dell’Analisi economica del diritto civile. 28 fi ffi ffi Page 17 of 30 successivamente non patrimoniale insieme ad una nuova interpretazione (dal 2003, 2006 con il Codice dell’ambiente, e poi 2008) dello stesso art. 2043 c.c. che ricomprenda il danno non patrimoniale con una sostanziale interpretazione abrogativa dell’art. 2059 c.c. inapplicabile al di fuori dei casi previsti dalla riserva di legge di cui all’art. 185 c.p.;29 2. La natura di danno ingiusto che assorbe la distinzione tra danno - conseguenza e danno evento;30 3. La natura collettiva degli interessi ambientali lesi dalle condotte illecite e dunque i problemi di legittimazione ad agire.31 1. Il primo punto attiene alla funzione del risarcimento e della responsabilità per il danno ambientale che comprende anche la tutela inibitoria. Dottrina e giurisprudenza diventano signi cative a partire da Salvatore Patti, La tutela Di recente, si vedano le fondamentali parole di Mauro Grondona: < Il danno non patrimoniale ha assunto e ancora assumerà una variegata morfologia, perché è la fattispecie che consente all'ordinamento di apprestare e ettiva tutela ai pregiudizi subiti dalla persona. In questa chiave, il fondamento normativo del danno non patrimoniale è maggiormente orientato sull'art. 2043, che non sull'art. 2059. La clausola generale del danno ingiusto è infatti al centro dell'intero sistema italiano dell'illecito civile, e, se messa a frutto da parte di una giurisprudenza consapevole del proprio ruolo intrinsecamente politico, consente quel costante dialogo tra regole giuridiche e contesti sociali che rappresenta forse la cifra principale della giuridicità contemporanea >, in, Danno e Resp., 2021, 5, 614. 29 La distinzione tra danno evento e danno conseguenza è rilevante soprattutto in tema di prova. Così Salvi C., La responsabilità civile, 3 ed., Milano, 2019, p. 69 a erma che la di erenza attiene all’argomentazione probatoria piuttosto che alla nozione giuridica. Le conseguenze di questa premessa erano già state ricondotte al paradigma della atipicità dell’illecito, in subjecta materia, da Giulio Ponzanelli in nota a Corte Costituzionale, n. 184 del 14 luglio 1986, pubblicata in Foro It. 1986, I, c. 2053 30 Su questa impostazione, del tutto condivisibile, Garaci I, Tutela risarcitoria conseguente al danno ambientale. Il danno all’immagine dell’ente territoriale, nota a Tribunale di Taranto, Nuova Giur. Civ., 2023, 1, 122, che scrive: < Com'è noto, la disciplina relativa al danno ambientale è profondamente mutata con l'entrata in vigore del d. legis. n. 152 del 2006 (c.d. T.U ambiente), che, in sede di attuazione della dir. n. 2004/35/CE, statuendo la priorità delle misure di "riparazione" rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ha riservato allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale (art. 311, d. legis. n. 152 del 2006), pur mantenendo «il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire giudizialmente nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi» (art. 313, comma 7° , d. legis. n. 152 del 2006) >. Si veda anche Salanitro U., Il danno ambientale fra interessi collettivi e interessi individuali, in Riv. dir. civ., 2018, 258; Ceccherini, G. Danno all'ambiente e garanzia dell'accesso alla giustizia: una questione aperta, in Riv. dir. civ., 2021, 347 ss. 31 ff ff fi ff Page 18 of 30 civile dell’ambiente32, Padova, 1979 e Cass. Civ. Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172.33 Di gran pregio l’itinerario seguito dal Maestro, fondato sulla categoria “classica” del diritto soggettivo che si amplia no a riconoscere, a nché siano da tutelare in via civile, anche le lesioni non patrimoniali, in modo da garantire una e ettiva tutela della persona umana e dei suoi diritti.34 L’esigenza di tutelare l’ambiente naturale, di rispettare le sue leggi e di non sottrarre risorse alle generazioni future, che, come si è visto, ha interessato anzitutto le Nazioni Unite, ha signi cato per i giuristi forme di tutela che necessariamente si connettevano ai diritti fondamentali della persona. Ai sensi dell’art. 3 Cost., ben prima della novella del 2022, le violazioni delle regole di tutela dell’ambiente naturale possono determinare e etti nocivi per la salute e, più in generale, possono causare situazioni tali da impedire “il pieno sviluppo della persona umana” e come tali devono essere considerate ai ni dei rimedi risarcitori ed inibitori applicabili.35 Il linguaggio della Cassazione Civile a Sezioni Unite, nella decisione 6 ottobre 1979, n. 5172, annotata su Giurisprudenza Italiana dallo stesso Salvatore Patti e da Cesare Salvi, tuttora protagonisti del dibattito in materia, è su cientemente preciso. Vale la pena rileggere la massima: “Dovendo preservarsi le condizioni indispensabili o anche solo propizie alla salute dell’uomo anche nei luoghi in cui si articolano le comunità sociali nelle quali si svolge la sua personalità, il diritto alla salute, piuttosto e oltre che come diritto alla vita e all’incolumità sica, deve considerarsi come diritto all’ambiente salubre. Il diritto alla salute è un vero e proprio diritto Si veda anche Rescigno P., Premesse civilistiche, La responsabilità dell’impresa per i danni all’ambiente e ai consumatori, Milano, 1978, oltre a Rodotà, cit., nonché (a cura di), Il controllo sociale delle attività private, Bologna, 1977. 32 33 In G. It., 1980, I, 1, c. 464 e ss. e c. 859 e ss. e in Giust. Civ., 1980, I, p. 357 e ss. In particolare sull’e ettività, si veda, Avitabile L. Sul principio di e ettività. Ri essioni con Cesare Massimo Bianca, in, La responsabilità - Principi e funzioni, Continuando a dialogare con Cesare Massimo Bianca, a cura di Mirzia Bianca, I quaderni della Rivista di Diritto Civile, Milano, 2023, p. 27 e segg. 34 35 Patti, S. Vicende del diritto soggettivo, un itinerario di diritto privato, Torino, 1999, p. 195 e ss. ffi fl ff ff fi fi fi ff ff ffi fi Page 19 of 30 soggettivo , avente ad oggetto un bene primario dell’uomo e trova tutela da parte del giudice ordinario anche nei confronti dell’autorità amministrativa, che non può né sacri carlo, né comprimerlo.” Oggi la situazione è più ingarbugliata anche per il sistema multilivello delle fonti del diritto europeo e la pluralità delle Corti che intervengono, nei diversi paesi, ad applicare i diritti nazionali e quello unioneuropeo. Nel frattempo, declinato come sostenibilità, da intendersi secondo la connotazione emersa grazie all'Agenda 2030, che accanto alla dimensione ambientale accoglie anche le dimensione sociali, economiche e istituzionali36, il diritto all’ambiente salubre è entrato oltreché nel campo della responsabilità civile, dove è sorto, anche in quello del diritto societario e dell’organizzazione delle imprese. Per quanto riguarda nello speci co il danno, oggetto di questo paragrafo, la decisione del 1979, n. 5172 delle Sezioni Unite non aiuta perché concernente la giurisdizione e dunque la situazione giuridica azionata, de nita come sopra, alla quale non necessariamente corrisponderebbe il riconoscimento di un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.37 Restavano quindi insoluti aspetti centrali della fattispecie, tra i quali la de nizione della posizione soggettiva lesa, la legittimazione ad agire, la considerazione dell’ambiente come bene unitario o somma di singoli beni, Garaci I, Tutela risarcitoria conseguente al danno ambientale. Il danno all’immagine dell’ente territoriale, cit., p. 126 con la quale si commenta la sentenza del 27.06.2022, che ha riconosciuto, in favore dell'ente esponenziale, il risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, conseguente all'illecito ambientale imputato ai dirigenti della società ex IVA di Taranto. Nel presente contributo, dopo alcune puntualizzazioni sulla natura e sulla quali cazione del danno all'immagine, in particolare, quando è subito da una pubblica amministrazione, si è cercato di evidenziare l'importanza della sentenza, avendo riguardo alla vigente disciplina in materia di protezione dell'ambiente, caratterizzata da un marcato accentramento in favore dello Stato della relativa tutela risarcitoria. Si ricorda in questa sede quanto a ermato in precedenza sulla legittimazione, tema sul quale si ritornerà nel testo. 36 Si vedano le coeve decisioni della Corte Costituzionale, che avevano già ritenuto che il danno alla salute dovesse sempre essere risarcito in quanto lesivo di una situazione giuridica soggettiva costituzionalmente garantita, ma in quell’occasione, avendolo quali cato come danno non patrimoniale, ne aveva assoggettato la risarcibilità alle strettoie dell’art. 2059 c.c. ( Corte cost., 26.7.1979, nn. 87 e 88) in Resp. civ. e prev., 1979, 698, con nota di Giulio Ponzanelli, Danno non patrimoniale e danno alla salute: due sentenze della Corte Costituzionale; e in Giur. it., 1980, 1, I, 9 con nota di Guido Alpa, Danno “biologico” e diritto alla salute davanti alla Corte Costituzionale, 37 fi fi ff fi fi fi fi Page 20 of 30 l’individuazione degli interessi collegabili all’ambiente, il nesso causale e soprattutto la quanti cazione del danno.38 Risposte parziali sono venute dalla legge 8.7.1986, n. 349, che prevede la c.d. responsabilità ambientale, istituendo il Ministero dell’ambiente come titolare degli interessi relativi e della connessa legittimazione ad agire in giudizio. Con questa legge si è sostanzialmente preso atto che le regole tradizionali sulla responsabilità per i danni a cose e persone non potrebbero assicurare una tutela adeguata contro gli attentati all’ambiente.39 Il legislatore ha quindi stabilito, all’art. 18, che la tutela dell’ambiente costituisce uno dei compiti fondamentali dello stato, ha previsto una disciplina speci ca per il risarcimento del danno ambientale, ha introdotto una regola opposta a quella del codice civile, secondo cui il risarcimento per equivalente costituisce la regola e quello in forma speci ca l’eccezione. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribadirà la tesi del diritto soggettivo individuale anche dopo la legge n. 349 del 1986, perché si tratta di diritto soggettivo perfetto individuale anche quella alla salute e all’ambiente idoneo per il godimento della proprietà immobiliare.40 Come detto si tratta di un danno ulteriore rispetto a quello, che spetta allo Stato, previsto dall’art. 18 della l. 349 del 1986. 38 Patti S. , Busnelli F.D., Danno e responsabilità civile, Torino, 2013, p. 127 e ss. Trimarchi P., La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 3 ed. 2021, p. 293 e ss. Patti S. , Busnelli F.D., Danno e responsabilità civile, cit., p. 128. 39 E come prescriverà il successivo, D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. “codice dell’ambiente”, emanato in attuazione della dir. n. 2004/35/CE, agli artt. 311 e 313, comma 7, che ha abrogato l’art. 18 della legge n. 349 del 1986, escluso il comma 5. Cass. Civ. Sez. Un. 23 giugno 1989, n. 2999, in, Giur. It., 1990, I, 1, c. 817 e ss., con riferimento ad una fattispecie in cui i proprietari di immobili, latistanti a una strada in cui è esercitato un mercato, agiscono a tutela del diritto alla salute e del diritto di proprietà lesi dalle modalità di esercizio del mercato all’aperto, consentito dal Comune senza l’adozione di misure idonee a garantire condizioni di igiene e di vivibilità dell’ambiente. Il supremo collegio sancisce che: < Per a ermare che nella specie è con gurabile, in base all’ordinamento, la tutela di diritti soggettivi perfetti è su ciente ricordare che queste Sezioni unite hanno precisato non solo che il diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost., non è degradabile ad interesse legittimo per motivi d’interesse pubblico (Sent. 6 ottobre 1979, n. 5172) e che la fruibilità di un idoneo ambiente è riferibile anche alla proprietà degli immobili >. 40 ff fi fi fi fi ffi Page 21 of 30 In questi anni, quindi, dottrina e giurisprudenza italiani ed europei cercano di dare una struttura formale e una e cacia rimediale alla tutela dell’ambiente nelle sua varie e molteplici sfaccettature.41 Nel 1987, si ricorda, la Commissione Onu su ambiente e sviluppo presenta il rapporto “Our common future” e si comincia a di ondere la strategia per lo “Sustainable Development” (Rapporto Bruntland, ONU, 1987).42 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 14 luglio 1986, prosegue nel di cile cammino di de nizione del danno biologico e del danno non patrimoniale sostanzialmente discostandosi da quanto a ermato con le due decisioni Corte cost., 26.7.1979, nn. 87 e 88 viste sopra, in nota, laddove aveva de nito in ogni caso come non patrimoniale il danno alla salute così “costringendolo” nella norma dell’art. 2059 c.c. anziché alla fattispecie più ampia dell’art. 2043 c.c. quali cato come “norma in bianco”.43 Allo “stato dell’arte” di quella decisione della Corte Costituzionale, n. 184 del 1986, risale anche il secondo punto dei tre preordinati supra: 2. La natura di Fondamentale la consultazione del fascicolo n. 3, settembre 1987, della Rivista Critica del Diritto Privato interamente dedicato a “Il risarcimento del danno all’ambiente”. 41 Vd. nota 5 su sviluppo sostenibile de nito come “lo sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri” 42 Più elegantemente la clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. poteva de nirsi come roma fondante l’atipicità dell’illecito civile, soprattutto in vista di interpretazioni di questa norma “costituzionalmente orientate”.La sentenza della Corte Costituzionale, n. 184 del 14 luglio 1986, è pubblicata in Foro It. 1986, I, c. 2053, con nota di Giulio Ponzanelli, La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute. Nella citata sentenza è sancito che “nella nozione di danno non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., vadano ricompresi soltanto i danni morali subiettivi” di cui all’art. 185 c.p., escludendo quindi tutti i “danni direttamente od indirettamente incidenti sul patrimonio” anche se hanno “radice in o ese alla personalità morale”. Diverso da entrambi è invece il “c.d. danno biologico” per de nire il quale lo stesso giudice costituzionale premette la distinzione tra evento dannoso o pericoloso, al quale appartiene il danno biologico, e il “danno-conseguenza” al quale appartengono il danno morale subiettivo ed il danno patrimoniale.Sull’atipicità dell’illecito e l’e cacia diretta dell’art. 32 Cost., Bessone M. e Roppo E., Diritto soggettivo alla salute, applicabilità diretta dell’art. 32 della Costituzione ed evoluzione della giurisprudenza, in, Pol. dir., 1974, p. 766 e ss. Fondamentali, anche se non de nitive, sono le considerazioni generali di questa sentenza: “Il combinato disposto degli art. 32 Cost. e 2043 c.c. importa una rilettura costituzionale di tutto il sistema codicistico dell’illecito civile”. Gorla G., Sulla c.d. causalità giuridica: «fatto dannoso e conseguenze», in Riv. dir. comm. 1951, I, p. 405 ss. ivi a p. 409. Più di recente, Mastropaolo F., Il risarcimento del danno alla salute, Napoli, 1983. 43 fi fi ff ff ff fi ffi fi ffi fi fi fi ffi Page 22 of 30 danno - conseguenza, piuttosto che di danno - evento, del danno ambientale.44 Con riferimento invece al danno ambientale vero e proprio, corrispondente ad un interesse di uso, fondamentale, della collettività, la stessa Corte Costituzionale aveva già a ermato l’esigenza di “creare istituti giuridici“ per la protezione dell’ambiente, così ribadendo implicitamente l’ine cacia di quelli già presenti nell’ordinamento (sent. n. 210 del 22 maggio 1987).45 Sempre la Corte Costituzionale, pochi mesi dopo, a ronta la questione della natura del danno ambientale, in relazione all’art. 18 della legge 349 del 1986, come danno risarcibile ex art. 2043 c.c., nella nuova lettura da darne Salvi C. La responsabilità civile, 3 ed., Milano, 2019, p. 134 e ss. e p. 286 e ss. Si è già evidenziato il contributo di Giulio Ponzanelli sul rilievo dell’atipicità dell’illecito civile con riferimento alla clausola generale di ingiustizia del danno in quanto l’art. 2043 c.c. diviene lo strumento giuridico per dare attuazione e tutale civilistica ai diritti primari ed inviolabili previsti dalla Costituzione: Ponzanelli G., La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute, cit., c. 2053 e ss., specialmente §§ 4 e 5 alle cc. 2056 - 2057. 44 Chiamata a pronunciarsi su questa ed altre norme della legge n. 349 del 1986, la Corte Costituzionale (sent. n. 210 del 22 maggio 1987) ebbe modo di a ermare che: < 4.5. - Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento speci co alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in de nitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce o esa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione. E la direttiva comunitaria impegna lo Stato in maniera rilevante ad una considerazione coordinata dell'ambiente, alla esecuzione tempestiva e corretta degli impegni assunti e all'apprestamento delle misure opportune, necessarie ed indispensabili. 45 ffi ff ff fi ff ff ff fi Page 23 of 30 del 30 dicembre 1987).46 Se ne a erma quindi la natura di danno patrimoniale.47 Il processo interpretativo che ha portato al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale in materia di danno ambientale alla persona ha trovato successivamente sostegno e rinnovata linfa nella reinterpretazione in La sent. della Corte Costituzionale n. 641 del 30 dicembre 1987, è pubblicata in Foro It., 1988, I, c. 694 e ss., con nota di Giampietro F., e in Foro It., 1988, I, c. 1057 e ss., con nota di Ponzanelli G., Corte Costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista. La Corte a erma che con la l. 349 del 1986: < Anzitutto, si è creato un Ministero per l'ambiente che, per le funzioni attribuite, assurge a centro di riferimento dello interesse pubblico ambientale e di fatto realizza il coordinamento e la riconduzione ad unità delle azioni politico-amministrative nalizzate alla sua tutela. L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. […] L’ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte nalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto. Alle varie forme di godimento è accordata una tutela civilistica la quale, peraltro, trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che circoscrive l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti della utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.). È, inoltre, speci camente previsto il danno che il bene può subire (art. 18 n. 1). Esso è individuato come compromissione (dell'ambiente) e, cioè, alterazione, deterioramento o distruzione, cagionata da fatti commissivi o omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di tutela e dei provvedimenti adottati in base ad esse. Le dette violazioni si traducono, in sostanza, nelle vani cazioni delle nalità protettive e per se stesse costituiscono danno. La responsabilità che si contrae è correttamente inserita nell'ambito e nello schema della tutela aquiliana (art. 2043 cod. civ.). Questa Corte (sentt. n. 247/74 e n. 184/86) ha già ritenuto possibile il ricorso all'art. 2043 cod. civ. in tema di lesione della salute umana, dell'integrità dell'ambiente naturale e di danno biologico. Si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma anche a prevenire ed a sanzionare l'illecito. Il tipo di responsabilità civile ben può assumere, nel contempo, compiti preventivi e sanzionatori. 46 Prosegue la sent. cit.: < Il danno è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile e si concreti piuttosto nella rilevanza economica che la distruzione o il deterioramento o l'alterazione o, in genere, la compromissione del bene riveste in sé e per sé e che si ri ette sulla collettività la quale viene ad essere gravata da oneri economici. La tendenziale scarsità delle risorse ambientali naturali impone una disciplina che eviti gli sprechi e i danni sicché si determina una economicità e un valore di scambio del bene. Pur non trattandosi di un bene appropriabile, esso si presta a essere valutato in termini economici e può ad esso attribuirsi un prezzo. […] Non si possono richiamare in senso proprio i principi della responsabilità contabile e della responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici che, peraltro, è di natura contrattuale. Né possono essere trasportati nel campo aquiliano i principi a ermati nel settore del danno erariale o danno pubblico in generale. […] 47 fi fi fi fl ff ff fi Page 24 of 30 ff fi secondo la Costituzione, nel caso di specie artt. 9 e 32 Cost. (sent. n. 641 chiave costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., promossa dalla dottrina48 e convalidata dalla giurisprudenza a partire dal 2003.49 Nel frattempo la dir. n. 2004/35/CE ha indotto il legislatore italiano ad una riformulazione di tutto il diritto dell’ambiente con uito nel d. legis. n. 152 del 2006 (c.d. “codice dell’ambiente”), che, per quanto riguarda il danno ambientale, ha recepito il testo previgente, sostituendo l’intero art. 18 della legge n. 349 del 1986, escluso il comma 5, e abrogato la legittimazione di regioni e comuni, per evitare che si confondessero legittimazioni attive e passive in giudizi promossi da enti locali contro lo stato o viceversa.50 La nuova normativa ha confermato che si tratta di una danno patrimoniale e, quanto alla natura del risarcimento, ha introdotto un sistema binario, prevedendo oltre all’azione risarcitoria in sede giudiziaria (art. 311, comma 2) - in via alternativa - l’ordinanza di ripristino adottata dal Ministro dell’ambiente (art. 313, comma 1).51 Quanto alla legittimazione, terzo ed ultimo elemento di discussione in queste brevi note sul danno ambientale, si segnala l’evoluzione del riconoscimento alle associazioni rappresentative degli interessi di tutela ecologica e, soprattutto con la soppressione della legittimazione ex lege di comuni e Si rinvia a Garaci I, Tutela risarcitoria conseguente al danno ambientale. Il danno all’immagine dell’ente territoriale, cit., p. 122 e ss., alla nt. 11 48 Si tratta delle due decisioni note come “sentenze gemelle” Cass. civ., 31.5.2003, n. 8277 e Cass. civ., 31.5.2003, n. 8278, in Danno e resp., 2003, 816 ss. 49 50 Salvi C. La responsabilità civile, 3 ed. cit., p. 286 - 287 Patti S., Busnelli F.D., Danno e responsabilità civile, cit., p. 132 e 135. Così anche la giurisprudenza, da ultimo con l’eccezionale ricostruzione di Cass. Civ., Sez. Un., 1° febbraio 2023, n. 3077, in Giur. It., ottobre 2023, p. 2036 e ss. § 15. Al tempo, la svolta avvenne con Cass. Civ., 13 maggio 2009, n. 11059, in, Nuova giur. comm., 2009, I, 888 - che aveva recepito le note s e n t e n z e d i S a n M a r t i n o , C a s s . C i v. , S e z . U n . , 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8 , n n . 26972-26973-26974-26975, in tutte le riviste specializzate - che ritenne da risarcire Il danno non patrimoniale subito dai residenti dell’area che ha subito l’inquinamento, anche a livello di “patema d’animo”, dopo la consumazione del reato di disastro ambientale e quindi la cui prova può essere fornita anche con presunzioni a prescindere dall’utilizzo della dicotomia danno-evento /dannoconseguenza. 51 fl Page 25 of 30 regioni, l’ampliamento della sfera di diretto intervento dello Stato nonché del riconoscimento del danno alle persone giuridiche.52 In conclusione, l’azione di risarcimento del danno ambientale, inteso come bene pubblico di carattere unitario, costituente autonomo diritto fondamentale, diverso dalla salute, di rilievo costituzionale, oggetto di tutela da parte del giudice ordinario, diviene così un’azione di reintegrazione in forma speci ca, di competenza esclusiva del Ministero dell’ambiente. 53 3. Il diritto europeo e lo sviluppo sostenibile: “chi inquina paga” L’emblematico principio “chi inquina paga” sancito dalla dir. 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del consiglio, 2004/35/CE, su cui di recente sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 1° febbraio 2023, n. 3077, richiamando i Trattati sull’Unione ed il suo Funzionamento visti in premessa a queste brevi note, può essere letto come limite posto, a tutela della proprietà, ponendo i costi dell’illecito ambientale solo a carico di colui che esercita l’attività economica, se rientrante nell’elenco di quelle pericolose e dunque ponendo una lex specialis che prevale sempre sul sistema del codice civile (che invece colpisce il proprietario del suolo), in opposizione agli artt. 2050 e 2051 c.c., oltreché agli artt. 2055 e 2058 c.c., come già visto a proposito della l. n. 349 del 1986, poi abrogata e con uita, per quanto riguarda il danno ambientale, nel D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente). In questa sfera, trattandosi di danni non sempre quali cabili come ambientali, in senso stretto, ma comunque sempre derivanti dallo svolgimento illecito di attività inquinanti, si a accia la legittimazione degli enti locali. 52 Cass. Civ., Sez. Un., 1° febbraio 2023, n. 3077, cit. ff fi fl Page 26 of 30 fi 53 La direttiva 2004/35/CE fonda54 sul principio “chi inquina paga”, in inglese: pollutioner pays, tutta la disciplina del danno ambientale in stretta connessione con il valore dello sviluppo sostenibile. Il secondo considerando della direttiva così premetta alla disciplina: “La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio «chi inquina paga», quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato nanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.”55 La stessa direttiva, all’art. 8, pone i criteri di imputazione, oggettivo o misto o per colpa. 1. Art. 8, comma 1, è il criterio d’imputazione prioritario “chi inquina paga” per tutti gli operatori di attività che rientrano negli elenchi di quelle “pericolose” chiamati a sostenere i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della direttiva. 2. Art. 8, comma 3, è il criterio c.d. misto e salvo l’intervento degli Stati membri: Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: Art. 1 dir. La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambie tale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale; art. 7 dir. e allegato II) 54 L’art. 2 della direttiva chiarisce al n. 6 chi è l’operatore che deve pagare: «operatore»: qualsiasi persona sica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o noti ca l'attività medesima; declinandosi il principio riassuntivo ‘chi inquina paga’ nella riparazione più diretta del danno ambientale (nei contesti di acque, terreno e biodiversità, i soli dell’art. 2 Direttiva), ad opera dell’autore (operatore in attività classi cata pericolosa o terzo imputabile ad altro titolo) o, in sua vece e con recupero dei costi, a cura dell’ente pubblico. 55 fi n­ fi fi fi Page 27 of 30 • a) è stato causato da un terzo, e si è veri cato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza, • b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione impartiti in seguito a un'emissione o a un incidente causati dalle attività dell’operatore. 3. Art. 8, comma 4, è il criterio della responsabilità per colpa nei casi indicati: 4. Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da: • a) un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste; • b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere state considerate probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scienti che e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività. La sentenza delle Sezioni Unite Civili, 1° febbraio 2023, n. 3077, spiega che la mancata elencazione di un’attività professionale tra quelle pericolose determina che il danno o la sua minaccia implichino una responsabilità solo ai sensi di un preciso criterio d’imputazione psicologico della relativa condotta, nell’ulteriore presupposto di una prova del nesso causale tra attività svolta dall’operatore […] e danno ambientale; Il criterio prioritario per le attività “non pericolose” è dunque quello usuale nel diritto della fi fi Page 28 of 30 inteso secondo lo stato delle conoscenze scienti che e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell’attività (se “non pericolosa” per quanto previsto negli elenchi u ciali). (Art. 8, comma 4, lett. B). In materia di danno ambientale, pertanto, così come disciplinato nella direttiva 2004/35/CE, in particolare all’all. II, e nell’attuale parte 4a e 6a del codice dell’ambiente si prevede un sistema fondato sull’e ettivo ripristino (riparazione primaria) o, a seguire, riparazione complementare e compensativa, conformemente ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga”.56 Si può parlare di sistema binario, amministrativo - civilistico, che distingue la responsabilità ambientale a tutela degli interessi di usi della collettività ed esercitata dal Ministro o del Prefetto delegato, e il sistema di responsabilità civile, alla quale si accenna nel comma 1 dell’art. 311, cod. amb. e nel comma 7 dell’art. 313, cod. amb., che sostanzialmente non riguarda la direttiva, né la parte sesta del codice concernente invece il danno ambientale vero e proprio. Art. 3-ter (Principio dell'azione ambientale) 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone siche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. 56 Art. 178 (Principi) 1. La gestione dei ri uti è e ettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i ri uti, ((nel rispetto del principio di concorrenza)) nonché del principio chi inquina paga. A tale ne la gestione dei ri uti è e ettuata secondo criteri di e cacia, e cienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. Art. 239 (Principi e campo di applicazione) 1. Il presente titolo disciplina gli interventi di boni ca e ripristino ambientale dei siti contaminati e de nisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". ff ffi ff ffi fi fi fi ffi ff ff fi fi fi Page 29 of 30 fi fi responsabilità civile europeo, fondato sulla “colpa” e sul “nesso di causalità”, Page 30 of 30